Le perquisizioni

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  • La "perquisizione" è un atto tipico di investigazione mediante il quale gli Ufficiali di polizia giudiziaria o in casi eccezionali[1], gli Agenti di polizia giudiziaria (art. 113 disp. att. c.p.p.), ricorrendo «situazioni di urgenza» (ad esempio: perquisizione a seguito di flagranza di reato), procedono alla ricerca materiale di un evaso, di un condannato o di una persona da arrestare, fermare o catturare per gravi reati, ovvero alla ricerca del corpo del reato o di cose pertinenti al reato nei luoghi ove fondatamente le ritengono occultate o sulla persona di colui che fondatamente ritengono che le occulti.

Si prescinde, ovviamente dalle situazioni di urgenza e da qualsiasi riferimento alla gravità del reato per cui si procede quando gli Ufficiali di polizia giudiziaria compiono perquisizioni personali o locali su delega del Pubblico Ministero.
In caso di successo, alla perquisizione fa seguito altro atto (di sequestro, di ispezione, di fermo, di arresto, di misura custodiale o carcerazione).

La perquisizione è uno "strumento investigativo", usualmente attivato nel corso delle indagini di polizia giudiziaria e quasi mai in fasi processuali e, a seconda dell’oggetto, si distinguono in:

  1. personali
  2. locali
  3. domiciliari

Peraltro, la Polizia Giudiziaria può procedere a perquisizione anche in taluni casi espressamente previsti da "leggi speciali" che, a seconda della finalità, si possono distinguere in:

  1. perquisizioni aventi finalità preventiva
  2. perquisizioni aventi finalità di polizia giudiziaria.

 

 


[1] Possono procedere a perquisizione gli Agenti di polizia giudiziaria quando ricorrono situazioni di necessità e urgenza che rendono impossibile un intervento tempestivo dell’Autorità Giudiziaria o di un Ufficiale di polizia giudiziaria, come ad esempio: perquisizione a seguito di flagranza di reato.