Tribunale per i minorenni

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E' organo collegiale giudicante i reati (quale che ne sia la gravità o tipo - art. 3 D.P.R. 2.9.1988, n. 448) attribuiti ai minori di 18 anni, al fine di assicurare al giovane una effettiva, piena attuazione del suo diritto all'educazione e cioè ad una adeguata strutturazione di personalità e ad un regolare processo di socializzazione.
Innazitutto sono previsti dei tribunali "specializzati", che risiedono presso i Tribunali che sono sede di Corte d'Appello (il Tribunale, in ogni capoluogo ha una sezione dedicata ai minori), e presso i quali sono costituite delle Procure della Repubblica per i minorenni, altrettanto specializzate. La finalità risocializzante e recuperatoria dei procedimenti a carico di minori giustifica la concentrazione innanzi al Giudice specializzato ratione personae (età minore degli anni 18).

  • Il Tribunale per i minorenni è composto da:
  1. un magistrato d'Appello (presidente);
  2. un magistrato di Tribunale (a latere);
  3. due cittadini, un uomo e una donna (cc.dd. esperti - componenti privati, giudici onorari, che abbiano compiuto i 30 anni, benemeriti dell’assistenza sociale scelti tra i cultori di biologia, psichiatria, pedagogia, e nominati con decreto del Presidente della Repubblica. E’ costituito in ogni sede di corte d’appello o di sede distaccata di corte d’appello ed è competente in primo grado per tutti i dibattimenti a carico di minorenni

Presso il Tribunale per i minorenni viene costituito l'ufficio del Giudice per le indagini preliminari (G.I.P.) (art. 50bis, R.D. n. 12/1941, aggiunto all'art. 14 del D.P.R. n. 449/88), che agisce singolarmente per i provvedimenti da adottarsi durante la fase delle indagini, mentre risulta integrato da due giudici onorari, un uomo e una donna, in sede di Udienza preliminare.