Concetto di Pubblico Ufficiale

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Ai sensi dell’art. 357 c.p., come novellato dalla Legge 26 aprile 1990, n. 86 e n. 181 del 1992, la "qualità" di Pubblico Ufficiale deve essere riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, quale che sia la loro posizione soggettiva, possono e debbono, nell’ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati (Cass. 4.6.1992, n. 6685).

Secondo recente giurisprudenza (Cass. Sez. Un. 11.7.1992, n. 7958), nel concetto di «poteri autoritativi» rientrano non solo quelli "coercitivi", ma anche tutte quelle attività che sono comunque esplicazione di un potere discrezionale nei confronti di un soggetto che si trova su un piano non paritetico rispetto all’Autorità.
Rientrano nel concetto di «
poteri certificativi» tutte quelle attività di documentazione cui l’ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado.
Dalla definizione legislativa si deduce che "l’elemento" che caratterizza il Pubblico Ufficiale è l
esercizio di una funzione pubblica, intesa come ogni attività che realizza i fini propri dello Stato.
Tuttavia, poiché ancor oggi la dottrina pubblicistica non ha fornito una nozione univoca e sicura di pubblica funzione, vi è in concreto, in dottrina e giurisprudenza, molta incertezza circa l’esatta definizione in astratto del Pubblico Ufficiale , per cui vi sono, al riguardo, molteplici teorie.

Per alcuni autori la qualifica di Pubblico Ufficiale va attribuita a:

      1. soggetti che concorrono a formare o formano la volontà dell’ente pubblico ovvero lo rappresentano all’esterno.

  • Tali sono ad esempio, tutte quelle persone che nell’ente esplicano funzioni direttive a tutti i funzionari di concetto (segretari amministrativi, ragionieri, ecc.) ad esclusione degli impiegati d’ordine.

      2. tutti coloro che sono muniti di poteri autoritativi.

  • Tali sono ad esempio, gli Agenti della forza pubblica, i capitani di navi, le guardie giurate in quanto esplichino funzioni di polizia, il privato cittadino che procede all’arresto in flagranza di reato, i controllori delle ferrovie e delle aziende pubbliche di trasporto, tutti gli impiegati di enti parastatali con potestà di accertare violazioni di legge, ecc.

      3. tutti coloro che sono muniti di poteri di certificazione.

  • Tali sono ad esempio, i notai, i periti, gli interpreti e così via.

La qualifica di Pubblico Ufficiale è stata riconosciuta ai seguenti soggetti:

  1. Ufficiale giudiziario, testimone, consulente tecnico, che sono ausiliari del Giudice (Cass. 27.6.1968; 11.5.1969; 16.6.1983);
  2. presidi e professori di istituti pubblici di istruzione, quando intervengono alle assemblee studentesche e limitatamente alla loro durata (Cass. 7.2.1973);
  3. portalettere e fattorino postale ( Cass. 15.5.1964);
  4. militari in servizio presso le caserme (Cass. 20.10.1975);
  5. consiglieri comunali (Cass. 18.11.1974);
  6. geometra tecnico dell’ufficio comunale (Cass. 12.12.1969);
  7. messo comunale addetto alla notifica degli atti del Comune (Cass. 25.2.1967);
  8. accalappiacani, poiché esercita funzioni di polizia sanitaria (Cass. 15.12.1964);
  9. controllori delle aziende tranviarie (Cass. 22.10.1963);
  10. Ufficiale sanitario e medico condotto;
  11. sacerdote quando compie l’atto del matrimonio (Cass. 10.5.1967);
  12. guardie giurate, nei soli limiti dell’esercizio delle loro funzioni di prevenzione e repressione dei reati contro beni mobili e immobili affidati alla  loro sorveglianza (Cass. 11.6.1980);
  13. carabinieri e agenti di p.s., anche nei periodi di sospensione dal servizio per ferie, congedi, ecc.;
  14. comandante di nave o aeromobile (Cass. 19.12.1966);
  15. esperti nominati dalla polizia giudiziaria a norma dell’art. 348 c.p.p. (Cass. 23.3.1996).