Sanzioni amministrative

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Sono inflitte (di norma) dall’Autorità amministrativa (es. Capo del Compartimento marittimo, Prefetto, Sindaco del Comune).
Esistono, tuttavia, casi rarissimi di sanzioni amministrative di competenza dell’Autorità Giudiziaria. Si pensi all’ipotesi prevista dall’
art. 24 della Legge 689/81 (Connessione obiettiva con un reato):
La connessione di cui parliamo si verifica, in genere, nei casi in cui coincidono parzialmente o totalmente i comportamenti ritenuti illeciti nell’ambito del diritto penale e in quello del diritto amministrativo.

  • Come è il caso, ad esempio, di “lesioni colpose” commesse per violazione di una norma del Codice della strada: eccesso di velocità, inosservanza di segnalazioni semaforiche, mancata precedenza, mancato arresto allo stop; ovvero del Codice della navigazione o del Codice della Nautica da diporto: omesso rispetto di distanze di sicurezza, e simili.

Peraltro le sanzioni amministrative possono essere:

- disciplinari (se incidono sullo status)

  • Ad esempio, la censura, la sospensione dall’impiego a carico degli Ufficiali di polizia giudiziaria (art. 16 e ss. norme di att. c.p.p.).
  • Si pensi, ad esempio, agli articoli del Codice della Navigazione:

    - art. 1249 (Potere disciplinare nella navigazione marittima….);- art. 1251 (Infrazioni disciplinari);
    - art. 1252 (Pene disciplinari per l’equipaggio della navigazione marittima….);
    - art. 1254 (Pene disciplinari per gli atri appartenenti al personale marittimo….);
    - art. 1255 (Pene disciplinari per le persone che esercitano una attività professionale all’interno dei porti - art. 68 C. N.);
    - art. 1256 (Infrazioni disciplinari del passeggero);
    - art. 1257 (Pene disciplinari per i passeggeri), ecc.

- patrimoniali (se incidono sul patrimonio)

  • Ad esempio le sanzioni pecuniarie, le confische, ecc.

- interdittive (se incidono sull’attività)

  • Ad esempio, quelle previste dall’art. 1252, n. 2 Cod. nav. (l’inosservanza delle disposizioni che disciplinano l’esercizio dell’attività dei porti) ovvero il ritiro e la sospensione di una licenza, autorizzazioni e concessioni per l’uso dei beni pubblici, ecc.

Le sanzioni amministrative si "distinguono" da quelle penali perché:

  1. possono essere introdotte non solo da leggi statali, ma anche da leggi regionali;
  2. non incidono sulla libertà personale;
  3. non producono le conseguenze delle sanzioni penali (non vengono ad esempio registrate nel casellario giudiziale;
  4. non implicano un giudizio di disvalore etico-sociale nei confronti di coloro cui vengono applicate;
  5. non sono inflitte (di norma) dall’Autorità Giudiziaria, ma dall’Autorità amministrativa (Prefetto, Sindaco del Comune, Capo del Compartimento marittimo).