Giornale di bordo elettronico

Versione stampabileVersione stampabile

In applicazione dei Regolamenti comunitari 1224/2009 e il recente 404/2011 della Commissione, per la sua esecutività, e al fine di monitorare la navigazione e la tracciabilità delle quantità e tipologie di pesce catturato, sui pescherecci di "lunghezza fuori tutto pari o superiore ai 12 metri" il Giornale di bordo (=Giornale di pesca) deve essere elettronico. La telematica con il giornale di bordo elettronico (e-LogBook) entra a far parte delle politiche di controllo per una sostenibilità della pesca, sempre più messa a rischio dall’ esaurimento degli stock ittici europei, dovuto principalmente alla eccessiva capacità delle flotte.

La strumentazione per il e-LogBook, realizzata dalla società Sin S.p.a, per conto dell’Amministrazione, è stata installata gratuitamente e inizialmente sui pescherecci con lunghezze superiori ai 24 metri (1° gennaio 2010) e solo per le unità presenti nei porti italiani.

  • Il sistema si articola su due componenti:
  1. componente di bordo: strumenti hardware con tecnologia touchscreen e funzioni software forniti al Comandante del peschereccio per la compilazione e la trasmissione dei dati al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Centro di Controllo Nazionale Pesca (CCNP);
  2. componente a terra: gestione da parte del CCNP degli “e-Logbook” ricevuti; elaborazione in termini di archiviazione, utilizzo e monitoraggio; invio, nei casi previsti dalla normativa, dei dati alla UE, all’Agenzia Europea di controllo e agli altri Stati membri costieri.

I comandanti di pescherecci di lunghezza “fuori tutto pari o superiore a 12 metri” devono registrare per via elettronica le informazioni contenute nel giornale di pesca (di cui all’articolo 14 del regolamento sul controllo) e le trasmettono per via elettronica all’Autorità competente dello Stato membro di bandiera almeno (=CCNP) almeno una volta al giorno oppure su richiesta della stessa Autorità, e in ogni caso trasmettono i pertinenti dati del giornale di pesca dopo la conclusione dell’ultima operazione di pesca e prima dell’entrata in porto.

  • Devono rispettare tali norme:
  1. a decorrere dal 1° gennaio 2012, i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri e inferiore a 15 metri;
  2. adecorrere dal 1° luglio 2011, i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto par o superiore a 15 metri e inferiore a 24 mteri;
  3. a decorrere dal 1° gennaio 2010, i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri.

Gli Stati membri possono «esentare» i comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri battenti la loro bandiera dallla registrazione elettronica dei pertinenti dati del giornale di pesca  se:

  1. operano esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato membro di bandiera;
  2. non trascorrono mai un tempo superiore alle 24 ore in mare .dalla partenza al ritorno in porto.