Il Reato: concetti generali

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Quando alla trasgressione di una norma giuridica consegue una «sanzione penale», la norma appartiene alla categoria delle «norme penali» e il fatto illecito che essa punisce si denomina «reato».
Da un punto di vista giuridico è reato quel comportamento umano o volontario (azione od omissione) che il legislatore ritiene contrario ai fini dello Stato ed al quale ricollega, come conseguenza, l’applicazione di una sanzione penale.

E’ proprio il tipo di sanzione ad esso ricollegata che caratterizza il reato e lo distingue da altri comportamenti umani parimenti illeciti, ma non qualificabili come reati.

  • Ad esempio: l’illecito civile e l’illecito amministrativo, sanzionato con pene disciplinari, fiscali e di polizia.

A seconda della diversa pena per essi rispettivamente stabilita, i reati si suddividono in:

  1. delitti
  2. contravvenzioni

Dibattuta é tra gli studiosi la distinzione fra tali categorie di reati. Il Codice penale comune ha risolto in radice il problema ed all’art. 39 stabilisce che il criterio di distinzione è costituito dal diverso tipo di sanzione per essi previsto, anche se in linea di massima può dirsi che i delitti sono fattispecie criminose obiettivamente più gravi delle contravvenzioni (taluni hanno infatti definito queste ultime «delitti nani»)

Sono reati-delitti, pertanto, i reati puniti con l’ergastolo, la reclusione e/o la multa; sono reati-contravvenzioni quelli per i quali sono stabilite le pene dell’arresto e/o dell’ammenda (art. 17 c.p.).
L’ergastolo (previsto per i soli delitti) é pena detentiva «perpetua». La reclusione e l’arresto sono pene detentive «temporanee».
Queste ultime si differenziano perché vengono espiate in Istituti diversi, denominati, rispettivamente, “case di reclusione” e “case di arresto” (art. 61 legge 26/7/1975, n. 354).
La multa e l’ammenda sono invece pene «pecuniarie».

I delitti si distinguono poi in dolosi, colposi e preterintenzionali. Sono  «dolosi», quando l'agente ha voluto l'evento dannoso; «colposi» quando, l'agente ha commesso il fatto a causa di imprudenza, negligenza, imperizia o inosservanza di regolamenti, ordini e discipline;  «preterintenzionali», quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente (art. 43 c.p.). Di tale specie è previsto però solo l'omicidio preterintenzionale.

Si distinguono ancora in  «consumati» e «tentati», a seconda che l'evento dannoso si sia verificato o no.
Infine il reato può essere continuato o complesso. Il reato è «continuato», quando con successive azioni od omissioni vengono commesse più violazioni di una medesima disposizione di legge; è «complesso», quando i fatti commessi, che da soli costituirebbero autonomi, sono indicati dalla legge come elementi costitutivi o come circostanze aggravanti di un altro reato (es. rapina, in cui l'elemento violenza potrebbe costituire il reato di violenza privata).

Infine è necessario ricordare che la legge prevede reati di «azione pubblica» e di «azione privata». Quelli di azione privata sono reati perseguibili a querela della persona offesa, come l'ingiuria, la diffamazione, ecc.