La competenza dei Giudici

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Per competenza penale si intende la «porzione di giurisdizione» che è attribuita a ciascun Giudice, con riferimento:

1. alla materia

2. allo spazio territoriale nel quale ciascuno Giudice opera

3. alla connessione

Attraverso il rispetto delle regole sulla competenza viene chiammato a giudicare su determinati fatti-reato il c.d. Giudice naturale individuato con criteri predeterminati e astratti prima della commissione del fatto (art. 25 Cost.).

Ogni reato si caratterizza per il suo titolo (nomen juris) o per la sua gravità (desunta da tipo e dalla misura della pena prevista); inoltre rileva il luogo ove venne commesso ed i legami con altri reati; possono ancora assumere rilevanza le caratteristiche personali del suo presunto autore (infatti, se di età compresa tra i 14 anni ed i 18 anni non ancora compiuti, verrà giudicato dal Tribunale per i minorenni).

Questi parametri costituiscono appunto la "misura della giurisdizione" dei Giudici, e cioè la loro competenza.

La competenza è disciplinata secondo "criteri" che tengono conto di:

  1. natura e della gravità dei reati (competenza per materia);
  2. territorio in cui il fatto si è verificato (competenza per territorio)
  3. procedimenti connessi (competenza per connessione).