Organizzazione della giustizia ordinaria

Versione stampabileVersione stampabile

I "magistrati di carriera" (Giudici e Pubblici Ministeri) sono distribuiti in senso orizzontale (o geografico) in 24 distretti di Corte d'Appello (oltre che 3 sezioni distaccate di esse) ed in Roma presso la Corte di cassazione., oltre che nelle Procure della Repubblica presso i vari Uffici giudiziari. Nell'ambito di ciascun distretto esistono gli uffici giudiziari di primo e secondo grado (appello)
A decorrere dal 2 giugno 1999, in seguito alla riforma del "
Giudice unico di primo grado" (D.lgs. n. 51/98 e successive norme), vi è stato l'assorbimento delle Preture e delle relative Procure della Repubblica rispettivamente nei Tribunali ordinari e nelle corrispondenti Procure, mentre nulla è stato innovato nell'organizzazione dei restanti uffici giudiziari.

Per quanto attiene all'amministrazione della giustizia penale e qui considerando anche gli uffici del Pubblico Ministero, si hanno:

  • Uffici giudiziari di primo grado:
  1. Giudice di pace;
  2. Tribunale ordinario;
  3. Tribunale per i minorenni;
  4. Corte d'Assise;
  5. Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario;
  6. Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.
  • Uffici giudiziari di secondo grado:
  1. Corte d'Appello;
  2. Corte d'Assise d'Appello;
  3. Tribunale di Sorveglianza;
  4. Procura Generale della repubblica presso la Corte d'Appello.   
  • Uffici giudiziari di terzo grado:
  1. Corte di Cassazione;
  2. Procura Generale presso la Corte di Cassazione.

In base al «numero delle persone» necessarie ad integrare la composizione dell’Organo decidente, si hanno:

  1. Giudici monocratici, ossia monopersonali. Tali sono il Giudice di pace, il Giudice per le indagini preliminari (GIP), il Giudice dell’Udienza Preliminare (GUP) presso il tribunale ordinario, il Tribunale ordinario monocratico, il Magistrato monocratico di sorveglianza;
  2. Giudici collegiali, ossia pluripersonali. Tali sono il Tribunale collegiale ordinario, il GUP presso il Tribunale per i minorenni, il Tribunale per i minorenni, il Tribunale di sorveglianza, la Corte d’assise, la Corte d’appello, la Corte d’assise d’appello, la Corte di cassazione.

I magistrati del Pubblico Ministero (che non sono giudici, non avendo funzioni di giudizio) operano, usualmente in composizione monocratica e solo eccezionalmente, ove lo ritengono (ad esempio in indagini complesse), si aggregano in pool.

I magistrati (giudici e pubblici ministeri), quali  «persona fisica», possono essere di "carriera" (o professionali o togati), se sono legati allo Stato da rapporto di impiego ovvero, nel caso opposto, "onorari" (o laici).
Sono magistrati onorari monocratici i Giudici di pace ed in Giudici onorari di tribunale (G.O.T.), nonché i componenti privati di organi collegiali (di Corte d'Assise di primo e secondo grado, nonché gli esperti del tribunale per i minorenni, quelli della corrispondente Corte d'Appello per i minorenni e quelli del Tribunale di sorveglianza).

Sulla base della «natura delle funzioni» si hanno:

  1. Giudici di merito, ossia tutti giudici di primo grado e secondo grado che giudicano sul merito o fatto oggetto del processo, ma, in verità, anche sui profili di legittimità;
  2. Giudici di legittimità, la cui cognizione è limitata ai soli profili di diritto (legittimità) e chesono rappresentati dalla sola Corte di Cassazione.

In base alla «ampiezza della loro cognizione», si hanno:

  1. Giudici ordinari, ossia i giudici investiti di una competenza penale generale: tali sono quelli dell'ordine giudiziario in cui è inquadrata la magistratura ordinaria (R.D. 30.1.1941, n. 12).
    Il Giudice di pace è da considerare magistrato ordinario, anche se non togato, in quanto contemplato all'art. 1 del citato R.D.
  2. Giudici speciali, ossia i giudici aventi cognizione ristretta a determinate materie (o categorie di reati) c.d. speciali: i tribunali militari, di guerra o di pace, competenti solo per i reati c.d. militari commessi da appartenenti alle Forze Armate; la Corte Costituzionale per i ministri, competente per i c.d. reati ministeriali e per i giudizi di accusa a carico del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento o attentato alla costituzione.