Registro delle imprese di pesca
Per svolgere l’attività di pesca è necessario che l’Armatore della nave assuma anche il “ruolo di imprenditore” a tutti gli effetti e, pertanto, titolare di una «impresa di pesca».
A tal fine, deve iscriversi nel “Registro delle imprese di pesca” (=R.I.P.), istituito presso ogni Capitaneria di porto nella cui giurisdizione ha sede l’impresa stessa; questo obbligo si estende a tutte le imprese, qualunque sia la loro dimensione, ed alle cooperative di pesca.
Senza la suddetta iscrizione, l’impresa che esercita la propria attività con navi non può ottenere la «Licenza di pesca»: elemento giuridico essenziale per l’esistenza di un'impresa di pesca è l’esercizio di una nave da pesca, cioè l’essere armatori di una nave da pesca. Sono esclusi da iscrizione quanti esercitano pesca scientifica od appartengono ad Organizzazioni ed Istituti riconosciuti od autorizzati dal Ministero delle politiche agricole e forestali (MI.P.A.F.).
Il Registro nel quale sono iscritte le imprese che esercitano la pesca professionale, è diviso in «cinque parti», in ragione dei cinque tipi di pesca previsti dai citati artt. 9 e 10 del Regolamento:
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Costiera Locale
(R.I.P. - mod. 3 Pesca – Parte 1^) -
Costiera Ravvicinata
(R.I.P. - mod. 4 Pesca – Parte 2^) -
Mediterranea
(R.I.P. - mod. 5 Pesca – Parte 3^) -
Oceanica
(R.I.P. - mod. 6 Pesca – Parte 4^) -
Impianti da pesca “mediante lo stabilimento di apprestamenti fissi o mobili, temporanei o permanenti, destinati alla cattura di specie migratorie, alla pescicoltura e alla molluschicoltura ed allo sfruttamento di banchi sottomarini”
(R.I.P. - mod. 7 Pesca – Parte 5^)
L'iscrizione deve avvenire presso la Capitaneria di Porto nella cui circoscrizione ha sede l'impresa. L'iscrizione si effettua nella «Parte» del R.I.P. corrispondente al tipo di pesca professionale esercitata; quando venga esercitato più di un tipo di pesca, l'iscrizione si effettua in ciascuna delle relative “Parti” del Registro.
- Iter procedurale:
Per poter esercitare l’attività di pesca come imprenditore ittico, l’interessato deve presentare al MI.P.A.F. richiesta per ottenere il “nulla-osta” all’esercizio della pesca con navi, allegando:
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per navi da costruire: copia contratto di costruzione;
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per navi da acquistare o da importare: copia contratto preliminare di acquisto;
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per navi da ristrutturare: progetto con relazione tecnica, nonché contratti preliminari o fatture di acquisto per adeguamento della stazza o potenza;
- per navi iscritte nel registro prima del 31/12/1993: estratto del registro da cui risulti proprietario.
Ne consegue che il «nulla-osta» debba essere richiesto necessariamente, prima della costruzione o acquisto ovvero adeguamento della nave.
Il MI.P.A.F. rilascia, entro 90 giorni, Nulla-osta non trasferibile, specificandone la durata (su richiesta motivata dell’interessato, il Ministero può prorogarne la durata).
Il Nulla-osta viene ritirato se l’interessato:
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non presenta al MI.P.A.F. contratto di costruzione entro 6 mesi dalla notifica del nulla-osta;
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non provvede alla impostazione della chiglia entro 9 mesi dalla notifica del nulla-osta;
- non realizzi almeno il 50% della nave entro 24 mesi dalla notifica del nulla-osta.
La costruzione della nave deve avvenire in conformità alle caratteristiche tecniche previste dal Reg. CE 2930/86. Non sono ammesse modifiche alla potenza del motore, salvo preventivo nulla-osta del Ministero.
L’interessato in possesso del nulla-osta deve presentare al MI.P.A.F. domanda in bollo con firma autenticata, per ottenere la Licenza di pesca, allegando:
- documentazione rilasciata da Registro Italiano Navale attestante che le misurazioni e dati tecnici (lunghezza, larghezza, stazza espressa in tonnellate stazza lorda - TSL, potenza motore espressa in KW o HP) della nave sono rispondenti alle norme Reg. CEE 2930/86;
- tassa concessione governativa pari a _________ Euro per ogni unità adibita a pesca.
Il MI.P.A.F.provvede a rilasciare le Licenze agli interessati iscritti nel R.I.P. tenendo conto di eventuali priorità (come ad esempio: cooperativa giovani esercenti direttamente pesca; cooperative armatrici, ecc.) e sospendendo il rilascio di nuove licenze qualora raggiunti i limiti.
L’Ufficio licenze, prima di rilasciare il documento autorizzativo, provvede ad inserire i dati inerenti all’armatore, il proprietario e la nave, nell’archivio elettronico delle licenze di pesca, costituito in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 4 della legge 41/82, al fine di poter conoscere la situazione reale della flotta peschereccia italiana in qualunque momento.