Il pagamanto in misura ridotta

Versione stampabileVersione stampabile

Per le sanzioni amministrative pecuniarie, il C.d.S. (art. 202) prevede la possibilità di addivenire al «pagamento in misura ridotta di una somma pari al minimo fissato per le singole norme», da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale (art. 202, comma 1).

La possibilità di pagamento in misura ridotta è preclusa quando il trasgressore non abbia ottemperato all’invito di fermarsi ovvero, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che debba avere con sé.

In questo caso il Verbale di violazione deve essere trasmesso «entro 10 giorni», al Prefetto (art. 202, comma 3).

Non è consentito il pagamento a mani dell’agente accertatore. Per ogni pagamento in misura ridotta, deve essere compilata «apposita quietanza», mentre per i pagamenti a mezzo posta o banca, valgono le rispettive ricevute (art. 387 Regolamento C.d.S. ).

Nel caso di mancato pagamento, la riscossione coattiva viene effettuata con le modalità di cui all’art. 27 della citata legge 689/81.