Il sequestro del veicolo

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Classico "provvedimento cautelare" finalizzato a consentire la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo (art. 213 C.d.S.).
Quando, appunto, sia prevista la confisca, l’Organo di polizia procede al sequestro, con conseguente rimozione del veicolo e ricovero presso la depositeria. A norma dell’art. 394 del Regolamento, come modificato dall’art. 222 del D.P.R. 610/96, il veicolo viene condotto nel luogo di custodia a cura del conducente e sotto la vigilanza dell’organo procedente ovvero, su percorso espressamente indicato dall’organo stesso.

  • La norma appare alquanto discutibile sotto il profilo della sicurezza della circolazione laddove si pensi, ad esempio, al caso della circolazione senza assicurazione.

La custodia del veicolo, ove non sia possibile presso l’ufficio o comando procedente, avviene presso la sede di uno dei soggetti pubblici o privati indicati nell’elenco annuale della Prefettura. Il titolare del sito è nominato custode giudiziario e degli obblighi conseguenti è fatto menzione nel Verbale di sequestro.
Nello stesso verbale deve darsi atto dell’eventuale apposizione dei sigilli, mentre si deve aver cura di segnalare la condizione di veicolo sotto sequestro mediante apposizione di uno o più adesivi, delle dimensioni di cm. 20 x 30, sulla parte anteriore o sul parabrezza, recanti l’indicazione “Veicolo sottoposto a sequestro” e gli estremi del provvedimento che lo ha disposto. Copia del Verbale deve essere consegnata al custode ed all’interessato il quale, ai sensi dell’art. 19 della legge 689/81 e degli artt. 203 e 213 C.d.S. può presentare ricorso al Prefetto avverso il solo provvedimento di sequestro, con atto esente da bollo.
Ovviamente, in caso di declaratoria di infondatezza dell’accertamento, l’ordinanza di archiviazione si estende anche alla sanzione accessoria.
Trascorsi 90 giorni dal rigetto del ricorso al Prefetto o dalla scadenza del termine per ricorrere o dalla scadenza del termine del sequestro, l’organo accertatore trasmette alla Direzione regionale delle entrate, copia del Verbale di sequestro, con la relativa ordinanza di confisca e prova delle avvenute notificazioni. Il predetto Ufficio cura l’alienazione o la distruzione dei veicoli.
La confisca non può essere disposta se il veicolo è di proprietà di persona estranea alla violazione.

Fra le violazioni più comuni che comportano il sequestro e/o la confisca del mezzo si riportano le seguenti:

  1. art. 83 comma 5° (ritiro carta di circolazione per i nosservanza disposizioni sul trasporto di persone);
  2. art. 116 comma 18° (guida di veicoli senza aver conseguito la patente);
  3. art. 122 comma 8° (fermo amm.vo veicolo per esercitazioni guida senza istr);
  4. art. 170 comma 7° (trasporto persone o guida irregolare ciclom da minore);
  5. art. 171 comma 3° (guida motoveicolo sprovvisti di casco);
  6. art. 176 comma 22 (circolazione di veicolo sprovvisto di revisione in autostrada) ;
  7. art. 193 comma 4° (circolazione di veicolo sprovvisto di assicurazione).

A tali disposizioni vanno aggiunte quelle specifiche - e relative disposizioni – di cui agli artt. 19, 20 e 21 della L. 689/81 – e segnatamente quest’ultimo per quanto concerne la circolazione di veicoli sprovvisti di copertura assicurativa, di cui all’art. 193, comma 4°.
Con Circolare n° 300/1/31772/101/20/21/4 del 10.05.04 e n° 300 del 21.09.07 il Ministero dell’Interno ha fornito disposizioni esplicative in materia di sequestro e custodia dei mezzi – e segnatamente sull’affidamento degli stessi, in via preferenziale, agli stessi contravventori, disponendone la custodia a cura del conducente o del proprietario, il quale, entro 30 gg. dall’emanazione del provvedimento di confisca, li trasferirà in un deposito autorizzato dal Prefetto. Analoghe disposizioni sono previste anche in caso di “Fermo amministrativo” del veicolo.
Il proprietario del veicolo sequestrato è comunque tenuto a pagare le spese di custodia del mezzo, anche se in precedenza lo stesso era incidentato, dal momento in cui questo, a seguito delle riparazioni, ritornava in condizioni di poter circolare [1].
Appare importante, al fine di tenere indenne l’Amministrazione da eventuali responsabilità al riguardo, che gli accertatori effettuino una accurata descrizione del veicolo oggetto di sequestro, e ciò per evitare possibili contestazioni all’atto di una eventuale contestazione, redigendo a tal proposito apposito verbale che ne dettagli le modalità esecutive e lo stato apparente all’atto del sequestro.
Per quanto concerne il sequestro dei veicoli reperiti sul "Pubblico Demanio Marittimo", può rilevarsi al riguardo quanto stabilito dall’Avvocatura Distrettuale de L’Aquila che, con Nota n° 20901 del 17.12.99 ha confermato come, se la rimozione del mezzo venga disposta ex art. 1161 Cod. nav., andranno parimenti seguite le modalità applicative di cui all’art. 215 C.d.S.

 

 

 


[1] Cass. Civ. – Sent. n° 7493/2007