Ipotesi contravvenzionali

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"Sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo”

  • Mancata predisposizione, da parte dell’Armatore, del piano di sicurezza dell’ambiente di lavoro (art. 6 comma 1 D.lgs. 271/99);
  • Mancata trasmissione, da parte dell’armatore, del piano di sicurezza al Ministro dei trasporti (art. 6 comma 2 D.lgs 271/99);
  • Mancato aggiornamento, da parte dell’armatore, del piano di sicurezza dell’ambiente di lavoro (art.6 comma 3 D.lgs. 271/99);
  • […];
  • Mancata ottemperanza, da parte dell’armatore, dell’obbligo di fornire e mantenere a bordo dotazioni mediche, medicinali ed attrezzature sanitarie adeguate (art. 24 comma 1 D.lgs. 271/99);
  • Violazione, da parte dell’armatore, dei doveri relativi all’informazione ed alla formazione dei lavoratori marittimi (art. 27 D.lgs. 271/99).
  • Violazioni, da parte del Comandante, dell’obbligo di sostituire, di iniziativa, le dotazioni che presentino deterioramenti o deficienze tali da compromettere l’igiene e la sicurezza dell’ambiente di lavoro (art. 22 D.lgs. 271/99);
  • Violazione, da parte del comandante, degli obblighi relativi alla custodia ed alla gestione del materiale sanitario (art. 24 comma 2 D.lgs 271/99);

Penale: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 1.549 € a 4.131 € (art. 35 D.lgs. 271/99)


 

  • Violazioni, da parte del lavoratore marittimo, degli obblighi di cui all’art. 8 del D.lgs. 271/99, e cioè degli obblighi di:
  1. Osservare le misure disposte dall’armatore e del comandante ai fini dell’igiene e della sicurezza;
  2. Non compiere, di iniziativa, operazioni o manovre che possono compromettere la sicurezza;
  3. Utilizzare correttamente attrezzi, macchinari, dispositivi di sicurezza e di protezione;
  4. Segnalare a chi di dovere eventuali deficienze;
  5. Cooperare per dare piena attuazione agli obblighi imposti dagli Organi di vigilanza e ispezione o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;
  6. Sottoporsi ai prescritti controlli sanitari;
  7. Attuare con diligenza le procedure previste per emergenze.

Penale: arresto fino a 1 mese o ammenda da 206 € a 619 € (art. 36 D.lgs. 271/99)


 

“Sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di manutenzione, riparazione e trasformazione di navi in ambito portuale marittimi a bordo” 

 

  • Violazioni, da parte del datore di lavoro e del dirigente, degli obblighi di sostituirei cui all’art. 46 comma 1, 3 e 6 del D.lgs. 272/99, e cioè:
  1. Effettuazione di lavori a bordo con uso di fiamma, saldatura, ecc., senza aver ottenuto il nulla-osta da parte dell’Autorità marittima (comma 1);
  2. Violazione delle prescrizioni imposte con il nulla-osta da parte dell’Autorità marittima all’esecuzione di lavori a bordo (comma 3);
  3. Effettuazione di lavori a bordo con uso di fiamma, saldatura, ecc., senza aver ottenuto il certificato di “gas free” (comma 6).

Penale: arresto fino a 2 anni o ammenda da 258 € a 1.032 € (art. 57 comma 2 D.lgs. 272/99)