L'Ufficio del P.M.

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I vari Uffici del P.M. sono strutturati in livelli organizzativi “paralleli” a quelli dei corrispondenti Uffici giudicanti.

A seguito della scomparsa dell’antica figura ibrida di un "Pretore-P.M.", che sotto la vigilanza dell’abrogato Codice svolgeva entrambe le funzioni e poi della riforma del Giudice unico di primo grado e della conseguente soppressione delle 165 Preture della Repubblica presso le Preture circondariali, le «funzioni di Pubblico Ministero» sono esercitate: 

  • Nelle “indagini preliminari” e nel “giudizio di primo grado” (=dibattimento):
  1. dal Procuratore della Repubblica presso il Giudice Unico (=Tribunale ordinario);
  2. dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni;
  3. dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale militare;
  4. dal Procuratore Generale presso la Corte d’appello e dal Procuratore Nazionale antimafia nei casi in cui la legge consente ad essi l' Avocazione del procedimento
  •  Nei "giudizi di impugnazione"[1] (=appello e ricorso):
  1. dal Procuratore Generale presso la Corte d’appello;
  2. dal Procuratore della Repubblica che ha presentato le conclusioni nel giudizio di primo grado nelle ipotesi in cui egli stesso ne fa richiesta e il Procuratore Generale presso la Corte d’appello lo ritiene opportuno (art. 570, comma 3 c.p.p.)[2].
  3. dal Procuratore Generale presso la Corte di cassazione.

Tra i diversi uffici del P.M. non esiste un rapporto di dipendenza gerarchica, ma una semplice relazione di mera subordinazione, collegata alla progressione del processo al grado di giudizio successivo. In ciascun grado di giudizio, legittimato ad esercitare le funzioni di P.M. è unicamente l'ufficio costituito presso il corrispondente Giudice, salvo le ipotesi espressamente contemplate (e quindi eccezionali). Il Pubblico Ministero esercita le proprie funzioni nello stesso ambito di competenza del Giudice.

  • Può dirsi, ad esempio, che:
  1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale svolge le attività di indagine e di accusa in ordine ai reati di competenza del Giudice Unico e commessi nel territorio del Tribunale e della  Corte d’Assise;
  2. il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale militare svolge le attività di indagine e di accusa in ordine ai reati di competenza del Tribunale militare e della Corte d’Assise per i reati commessi esclusivamente da militari.

Innanzi al Tribunale in composizione monocratica, a seguito di delega nominativa del Procuratore Capo, le funzioni di accusa possono essere esercitate sia da magistrati di carriera appartenenti alla Procura presso lo stesso tribunale ordinario, sia dai cc.dd. «Delegati del P.M.» ossia vice procuratori onorari, Ufficiali di polizia giudiziaria (per esigenze di obiettività, necessariamente diversi da quelli che hanno partecipato alle indagini), uditori giudiziari in tirocinio (art. 22 D.P.R 22.9.1988, n. 449 e art. 4 D.lgs 28.7.1989, n. 273). Tali delegati sono, però, legittimati a partecipare solo alle udienze di convalida dell’arresto o fermo, dibattimentale o camerale, nonché a formulare al G.I.P. la richiesta di decreto penale. La loro legittimazione è comunque limitata ai procedimenti del “Tribunale monocratico” relativi ai reati meno gravi e, quindi, limitatamente a quelli per i quali, non essendo contemplata l’Udienza Preliminare, il P.M. potrebbe direttamente emettere decreto di citazione a giudizio.
Anche innanzi al Giudice di pace in sede penale è prevista una minore qualificazione professionale del P.M., anche perché presso di esso non esiste alcun autonomo ufficio di Procura.

 


[1] Istituto del "gravame"

[2] La disposizione consente al Pubblico Ministero del giudizio di primo grado di seguire il procedimento per tutto il suo cammino. Essa si collega alle altre disposizioni processali secondo le quali il Pubblico Ministero originariamente designato non va, almeno tendenzialmente, sostituito durante le indagini (art. 3 att. c.p.p.) né durante l'udienza di primo e secondo grado.