Pianificazione operativa

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Nell’ipotesi di eventi di particolare gravità ovvero nel caso di inquinamneto da idrocarburi o da altre sostanze nocive, ove l’ampiezza dell’area inquinata o il grado di pericolo per le vitre umane, le popolazioni rivierasche, l’ambiente o l’economia della zona colpita, sia tale da determinare una situazione di emergenza, il Capo del Compartimento marittimo (vale a dire il Comandante della Capitaneria di Porto) competente per territorio, dichiara lo stato di “emergenza locale”, dando di ciò tempestiva comunicazione:

  1. al Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Protezione della Natura[1]
  2. al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Centrale Operativa del Comando Generale delle Capitanerie di Porto
  3. al Centro Operativo Periferico di giurisdizione (C.O.P.)[2]. Quest’ultimo, in particolare, assumerà direttamente la direzione delle operazioni qualora l’inquinamento riguardi le acque rientranti nella giurisdizione di due o più Compartimenti marittimi limitrofi, col compito di reperire e cordinare l’afflusso di ulteriori risorse a titolo non oneroso e la messa a disposizione delle stesse a favore del Capo del Compartimento colpito. Il C.O.P., una volta collegato con il sistema NISAT (Navigation Information System in Advanced Technology) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sarà in gardo di fornire in tempo reale all’Autorità Marittima locale tutte le informazioni contenute nella componente POLEM (Pollution Emergency) del sottosistema MAREM (Maritime Emergency) per una migliore gestione dell’emergenza.

L’attività di coordinamento e di direzione operativa degli interventi è assunta, allora, dal Comandante della Capitaneria di Porto. A tal fine ogni Capitaneria di Porto adotta unPiano locale di pronto intervento antinquinamentoe può disporre di mezzi e dotazioni antinquinamento in convenzione con il Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Tramite la Direzione Generale per la Protezione della Natura, a sua volta, Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvederà a dare immediata comunicazione dell’avvenuta dichiarazione dell’emergenza locale al Dipartimento della Protezione Civile – Centro Operativo Energenze Marittime (C.O.E.M.M.).

Va rilevato che qualora lo stato di emergenza locale riguardi un inquinamento che investi o minacci di investire la costa, con l’Autorità Marittima interagirà la Prefettura, nella veste di massimo Organo periferico di Protezione Civile, alla quale spetta la direzione e il coordinamento delle operazioni di bonifica svolte sulla terraferma, ferma in attuazione di unPiano provinciale di emergenza di protezione civile(per il caso di emergenza inquinamento marino in costa), ferma restando la responsabilità del Capo del Compartimento Marittimo per quanto concerne la direzione ed il coordinamento operativo, a livello locale, di tutte le operazioni in mare.

Diversa da quella sinora esaminata è l’ipotesi in cui l’emergenza derivante da un inquinamento marino sia tale da non poter essere fronteggiata con i mezzi a disposizione del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Qualora, infatti, l’emergenza locale non sia fronteggiabile con le risorse disponibili a livello locale, il Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - interessato dal Capo del Compartimento Marittimo colpito dall’inquinamento, per il tramite della Centrale Operativa del Comando Generale delle Capitanerie di Porto - deciderà in merito alla dichiarazione di stato di “emergenza nazionale” interessando il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le procedure da seguire dopo tale dichiarazione sono regolamentate nelPiano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamento di idrocarburi o di altre sostanze nocive causate da incidenti in mare”.

Approvato con il D.M. 11.01.93. tale «Piano», in particolare, costituisce il “terzo livello temporale” di quello che può essere considerato come un unico piano operativo nazionale che vede ai primi due livelli, rispettivamente, i “Piani di pronto intervento locale” delle singole Capitanerie ed il “Piano di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti causati da incidenti” approvato, quest’ultimo, con D.M. 03.3.87, dall’allora Ministro della Marina Mercantile. Si tratta di un piano dettagliato recante le modalità di intervento che le Autorità dello Stato, centrali e periferiche, con la collaborazione delle Regioni, devono porre in essere al fine di conseguire il massimo risultato possibile nell’azione di bonifica e di contenimento dei danni che possono essere causati a persone ed ambiente in seguito a simili eventi.

La "dichiarazione di emergenza nazionale", in attuazione della Legge n. 285/2002, avviene per Decreto emesso da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri. In emergenza nazionale, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile assume la direzione di tutte le operazioni sulla base del “Piano di pronto intervento nazionale”. In ogni caso il Capo del Compartimento mantiene il controllo operativo, a livello locale, delle forze a disposizione ed alla responsabilità dell’esecuzione di tutte le attività in mare, con esclusione delle attribuzioni riconducibili ai concetti di direzione e coordinamento delle operazioni, nominando a tal fine per il controloo tattico dei mezzi assegnati per la lotta antinquinamento il Comandante in zona (O.S.C.).

La dichiarazione dello stato di emergenza nazionale antinquinamento costituisce, in generale, la naturale conseguenza di una situazione di “grande inquinamento”, intendendosi, come tale, quello difficilmente contenibile e/o che coinvolga, a causa dell’estensione della zona interessata, più Centri Operativi Periferici (C.O.P.) ovvero che minacci tratti di costa e/o di litorale di particolare pregio e valore. A prescindere da valutazioni di carattere economico/ambientale, rientra, altresì, nella nozione di “grande inquinamento” anche l’immissione in mare di sostanze che costituiscano seria minaccia per l’incolumità e la salute delle popolazioni rivierasche. Inoltre, per quanto riguarda, in particolare, lo sversamento di idrocarburi, esiste un limite quantitativo, pari a 1.000 metri cubi, al di sopra del quale le immissioni sono convenzionalmente considerate “grandi inquinamenti”.

Sotto il profilo organizzativo, nel caso di emergenza nazionale, viene attivato, presso il Dicastero della Protezione Civile, il Centro Operativo Emergenza in Mare (C.O.E.M.) che ha il compito di seguire continuamente l’evolversi della situazione acquisendo tutti i dati e le notizie utili per consentire al titolare del Dicastero stesso di disimpegnare al meglio la propria attività direttiva e di coordinamento di tutte le forze impegnate.

Nello svolgimento di tale delicata attività, il Dipartimento della Protezione Civile si avvale, altresì, a livello periferico, dei Centri Operativi Periferici e dei Capi di Compartimento Marittimo mentre, a livello centrale, di notevole ausilio risulta l’opera svolta dal Comitato Tecnico - Scientifico (previsto dal D.M.11.8.90) e dalla Direzione per la Protezione della Natura (ex Servizio difesa Mare - DIFMAR), a sua volta collegato al Centro Nazionale di Coordinamento e Raccolta Dati (esistente presso la stessa Direzione) ed alla Centrale Operativa del Comando Generale delle Capitanerie di Porto (Maricogecap).

Un’ulteriore ipotesi di emergenza che può verificarsi è, infine, quella in cui si renda necessaria l’attuazione di un intervento antinquinamento in acque internazionali al fine di scongiurare la possibilità di danni alle coste ed all’ecosistema delle nostre acque territoriali e interne. Tale intervento è previsto e disciplinato, a livello internazionale, dalla Convenzione di Bruxelles del 1969, meglio nota come “Intervention 69”, alla quale è stata data regolare attuazione nell’ambito del nostro ordinamento giuridico.

In particolare, l’art.1 del D.M.25.9.95, in considerazione della particolarità e delicatezza dell’intervento in alto mare e della complessità degli interessi che, in questo caso, possono essere coinvolti, ha precisato che la relativa decisione deve essere adottata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare solo previa intesa con i Ministeri degli Affari Esteri e della Difesa, sentiti il Ministero dei Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dello Sviluppo Economico.

Una volta adottata tale decisione, la direzione delle operazioni sarà assunta dal Direttore Generale per la Protezione della natura (o da un suo delegato) il quale, qualora l’intervento risulti alquanto  complesso, si avvarrà dell’opera del Comitato Permanente Interministeriale di Pronto Intervento (previsto dal D.P.R. 504/78) che, in questo caso (come in altri di una certa gravità), viene convocato d’urgenza tramite il C.O.A. della stessa Direzione per la Protezione della Natura.

L’attivazione, nei diversi stati di emergenza sopra esaminati, della struttura organizzativa del “pronto intervento” antinquinamento, per poter produrre risultati soddisfacenti, deve essere necessariamente connotata, come è ovvio, dal requisito della tempestività. A tal fine, il Protocollo I alla Convenzione Marpol 73/78 e l’art.12 della L. 979/82 prevedono che nel caso di avarie o incidenti suscettibili di arrecare danno all’ambiente marino attraverso lo sversamento di idrocarburi o di altre sostanze nocive o inquinanti, il comandante, l’armatore o il proprietario della nave debbano  informare, senza indugio, l’Autorità Marittima più vicina al luogo del sinistro, adottando, nel contempo,  “ogni misura che risulti al momento possibile per evitare ulteriori danni ed eliminare gli effetti dannosi già prodotti”.

In questo caso i summenzionati soggetti vengono «diffidati» ad adottare le suddette misure dalla stessa Autorità Marittima la quale, nel caso in cui  tale diffida resti  senza effetto ovvero non produca gli effetti sperati entro un termine a tal fine assegnato, provvederà ad eseguire gli interventi necessari per conto dell’armatore o del proprietario, recuperando poi dagli stessi le spese sostenute. Nei casi di comprovata urgenza, tuttavia, l’Autorità Marittima adotterà tali interventi, sempre per conto dell’armatore o del proprietario, anche in assenza della preventiva diffida.

Va aggiunto che, al fine di rendere gli interventi antinquinamento “mirati” e, quindi, efficaci,, le segnalazioni circa la presenza in mare di sostanze inquinanti dovranno essere quanto più possibile dettagliate con riferimento, in particolare, alle condimeteo in atto, alla esatta posizione ed estensione della “macchia”, alla natura, alla quantità ed alla denominazione tecnica delle sostanze sversate. Nel caso di trasporto in colli, inoltre, occorrerà fare riferimento anche al tipo ed alle condizioni dell’imballaggio, indicando, altresì, il nome del fabbricante, del caricatore e del destinatario del carico.

Tali dati, nel caso in cui a ciò non provveda la nave che ha provocato l’inquinamento, dovranno essere forniti, ove possibile, da chiunque rilevi l’immissione in mare di sostanze inquinanti. Infatti, va ricordato che l’obbligo di segnalare uno stato di inquinamento marino sussiste non solo a carico dei soggetti individuati dalle summenzionate disposizioni normative, ma anche dei Comandanti di qualsiasi unità aeronavale, civile o militare.

 


 [1] La Direzione generale svolge le funzioni previste dall’art. 5 D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140. Per l’espletamento dei propri compiti, la Direzione è articolata nelle seguenti sette Divisioni.

[2] Organo periferico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al momento non operativo. Fino alla sua attivazione le funzioni del C.O.P. sono svolte dalla Direzione Marittima di giurisdizione.