Esecuzione forzata

Versione stampabileVersione stampabile

L'«esecuzione forzata» consiste nel recupero coatto della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa, nel caso sia decorso il termine fissato per il pagamento senza che lo stesso sia avvenuto.
L'Autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute mediante «Ruoli» secondo il sistema della esazione delle imposte dirette (D.P.R 29 settembre 1973, n. 602).
Il Ruolo è un atto di natura ricognitiva in forma di elenco (eventualmente redatto con sistema meccanografico) che indica i soggetti che nel Comune interessato sono tenuti a pagare l'imposta cui di volta in volta si tratta e l'ammontare dovuto da ciascuno di essi.

  • L'Amministrazione che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione dovrà procedere alla formazione di una «minuta di ruolo», la quale deve contenere:
  1. le generalità complete dei trasgressori;
  2. la sede e la ragione sociale (nel caso di soggetti diversi da persona fisica);
  3. gli estremi dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento;
  4. l'indicazione della norma violata;
  5. l'ammontare della sanzione distinta dall'ammontare delle eventuali spese del procedimento davanti al Giudice;
  6. l'indicazione dell'autorità alla quale dovranno affluire le somme recuperate (Ufficio delle Entrate o altro ufficio competente).

Si suggerisce in proposito di evitare per quanto possibile la compilazione di più ruoli, provvedendo a raggruppare in un unico procedimento più nominativi.
La minuta del ruolo contenente tali dati dovrà essere inviata alla «esattoria comunale» che dovrà perfezionarla apponendovi il «numero meccanografico» (=di codice) dei contribuenti.
Pervenuta la minuta ruolo, l’Autorità amministrativa dovrà inviarla al “Centro elettronico del consorzio nazionale degli esattori” competente per territorio che provvederà alla predisposizione dei Ruoli i quali verranno trasmessi poi all'amministrazione sanzionante (es. Capitaneria di Porto).
Questa dovrà inviarli, unitamente agli «originali» delle ordinanze-ingiunzione e dopo averne verificata la corretta compilazione alla «Direzione Regionale delle Entrate» competente per territorio per ottenere il «visto di esecutorietà» (previsto dall'art. 23 D.P.R. 603/1973) dell'amministrazione finanziaria sui Ruoli ad essa trasmessi.
Avuti in restituzione i Ruoli resi esecutivi, questi dovranno essere trasmessi per il successivo carico all’esattore, all'«esattoria» competente (relativa al comune di residenza del contribuente) per la riscossione. Gli esattori procederanno agli atti esecutivi nei confronti dell'obbligato c.d. «procedimento di esecuzione forzata».
Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il Ruolo è trasmesso all'esattore. La maggioranza assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.
Dopo la consegna dei Ruoli all'esattoria, questa dovrà provvedere alla notifica della «cartella di pagamento». Il pagamento deve essere effettuato presso la sede dell'esattoria entro «otto giorni» dalla scadenza. In caso di mancato pagamento, scatta l'avviso di mora, con invito a pagare entro «cinque giorni», e quindi si avvia la «espropriazione forzata», con onere di preventiva esecuzione sui beni mobili (Ufficiale Giudiziario).