Principali documenti e certificati previsti dalla normativa antinquinamento nazionale ed internazionale

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La corposa normativa di carattere nazionale ed internazionale esistente in materia di tutela delle acque marine dall’inquinamento prevede, fra l’altro, il possesso da parte del naviglio mercantile di documenti e certificati  che variano a seconda del tipo di nave (petroliera, gasiera, chimichera ecc.), del carico (idrocarburi, sostanze  pericolose liquide, solide o gassose) e delle modalità di trasporto (alla rinfusa, in colli, su cisterne o vagoni ferroviari, ecc.).

Saranno di seguito elencati  i più importanti, unitamente alle norme che li prevedono, in modo da rendere più agevole la conoscenza degli stessi, soprattutto in vista di eventuali attività ispettive.

  • TIPI DI NAVE

L’art.19 della legge 979/82 stabilisce che le navi italiane devono avere, tra i libri di bordo di cui all’art.169 del Cod. nav., il Registro degli idrocarburi, già previsto, a livello internazionale (con il nome di Oil Rekord Book), dalla Convenzione  OILPOL  (stipulata a Londra nel 1954) e dall’Allegato I della Marpol 73/78 (Reg. 20). Tale documento si suddivide in due parti:

  1. la prima, è quella relativa alle prescrizioni per i locali dell’apparato motore mentre;
  2. la seconda, riguarda solo le navi cisterna, in quanto contiene le prescrizioni e le annotazioni relative al trasporto di idrocarburi costituenti il carico.

Più precisamente, nell’Oil Rekord Book (per la tenuta del quale si applicano le disposizioni degli artt. 362 e seguenti del Reg. Cod nav.  riguardanti i Libri di bordo) il Comandante deve annotare scrupolosamente tutti i casi di versamento o perdita di idrocarburi, specificandone le relative cause e provvedendo a farne denuncia al Comandante del porto più  vicino. Inoltre, ogni pagina del Registro deve essere firmata dal Comandante della nave o dagli  Ufficiali del suo equipaggio responsabili delle operazioni. L’inosservanza delle suddette disposizioni può comportare, ai sensi del già citato art.17 ultimo comma della  legge 979/82, la pena dell’arresto sino a sei mesi ovvero l’ammenda fino a dieci milioni.

Va aggiunto che per le navi petroliere che operano con cisterne adibite a zavorra “pulita” (vale a dire sprovviste di cisterne di zavorra segregata - S.B.) e/o che impiegano impianti di lavaggio con petrolio greggio (C.O.W. - Crude Oil Washing), è previsto (dal Protocollo 78 alla Marpol 73) il possesso del Supplementoal Registro degli Idrocarburi il quale deve essere permanentemente allegato all’Oil Rekord Book.

La Regola 5 dell’Allegato I alla MARPOL 73/78 (entrato in vigore, come si è visto in precedenza, nel 1983 e dedicato alla prevenzione dell’inquinamento da idrocarburi) prevede, invece, il rilascio del Certificato Internazionale per la Prevenzione dell’Inquinamento da Petrolio (I.O.P.P. - International Oil Pollution Prevention) a tutte le navi cisterna di stazza lorda superiore alle 150 tonnellate ed alle navi diverse dalle cisterna con stazza lorda superiore alle 400 tonnellate.

L’ I.O.P.P. attesta la conformità dell’unità ai requisiti tecnici previsti dalla Regola 4 del summenzionato Allegato e viene rilasciato a seguito di  visite  effettuate, in Italia, dal  Registro Italiano Navale (R.I.Na) che ne cura anche il rilascio. Ha una validità di cinque anni e durante tale periodo vengono effettuate, sempre dal R.I.Na, delle visite periodiche con cadenza annuale.

Lo stesso Allegato I riconosce, inoltre, all’Autorità Marittima dello Stato costiero  contraente, il diritto di richiedere l’esibizione di tale certificato a tutte le navi che si trovino in porti o in terminali al largo ricadenti nella giurisdizione territoriale dello Stato stesso, procedendo, ove ritenuto necessario, a visite ed ispezioni. A tal proposito va tuttavia rilevato che il suddetto Allegato precisa  che nel caso in cui una nave venga indebitamente trattenuta, lo Stato autore di tale misura dovrà risarcire i danni in tal modo arrecati.

Sempre dalla normativa internazionale introdotta dalla Marpol 73/78 è previsto, poi, un Supplemento all’I.O.P.P. (approvato, in Italia, con D.M.11.3.93), che può essere di Modello A (per le navi diverse dalle petroliere) o di Modello B (per le petroliere).

Inoltre, in base alla Reg. 26, sempre dell’Allegato I, a bordo di tutte le navi, petroliere e non, rispettivamente di stazza lorda superiore a 150  e a 400 tonnellate, deve essere tenuto  un  Piano di Emergenza Antinquinamento (Shipboard Oil Pollution Emergency Plan), strutturato secondo linee guida individuate ed approvate dall’ I.M.O. ed approvate, in Italia, con il D.M.31.3.93. In particolare, nel nostro Paese, tale documento deve essere sottoposto dalle suddette navi all’approvazione da parte del R.I.Na.. Tale Piano deve contenere, fra l’altro, una lista delle Autorità cui inoltrare i messaggi (di tipo approvato dall’I.M.O. con risoluzione A. 648) in caso di incidenti.

  • NAVI ADIBITE AL TRASPORTO ALLA RINFUSA DI SOSTANZE LIQUIDE NOCIVE DIVERSE DAGLI IDROCARBURI

Per quanto riguarda il trasporto alla rinfusa di sostanze liquide nocive diverse dagli idrocarburi, le Regole 11 e 12  dell’Allegato II della Marpol 73 (entrato in vigore, come si è detto, il 06.4.87) prevedono il rilascio del Certificato Internazionale di Prevenzione dell’Inquinamento relativo al trasporto di sostanze liquide nocive alla rinfusa (I.P.P.C. - International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk), denominato anche “NLS Certificate”. In particolare, il rilascio di tale certificato, anche in forza degli emendamenti adottati dall’I.M.O., è  previsto, attualmente, per tutte le navi adibite a viaggi internazionali che effettuano il trasporto alla rinfusa di prodotti chimici liquidi pericolosi o di sostanze liquide nocive o di sostanze gassose, ed attesta la rispondenza delle unità alle prescrizioni previste, per tale tipo di trasporto, dal summenzionato Allegato.

In Italia l’ I.P.P.C. viene rilasciato, a seguito di visite effettuate dal R.I.Na., anche alle navi abilitate a viaggi nazionali o di minore estensione che trasportino sostanze liquide nocive alla rinfusa: ciò in forza del  D.M.27.11.87 il quale ha stabilito che tali navi debbano possedere gli stessi certificati previsti dall’Allegato II della Marpol per le unità che effettuano viaggi internazionali.

La Reg. 9, sempre dell’Allegato II, prevede, inoltre, l’obbligatoria presenza a bordo del Registro di Carico (Cargo Rekord Book), rilasciato, in Italia, in base al D.M. 03.4.87, dalle Capitanerie di Porto. In tale Registro, che rientra fra i Libri di bordo di cui all’art.169 del Cod. nav., devono essere annotate tutte le operazioni (caricazione, scaricazione, travaso, pulizia cisterne, zavorramento di cisterne del carico, etc.) riguardanti i prodotti nocivi rientranti in una delle già citate categorie di sostanze inquinanti (A - B - C o D). Il Registro del Carico deve essere conservato a bordo per un periodo di tre anni dall’ultima annotazione.

Infine, sempre per le unità che effettuano il trasporto dei suddetti prodotti, è altresì previsto il possesso del “Manuale delle procedure e delle sistemazioni per la discarica delle sostanze liquide nocive” che, per quanto riguarda le navi di bandiera italiana, in base al D.M.14.10.85, deve essere approvato dal R.I.Na..

  • NAVI ADIBITE AL TRASPORTO ALLA RINFUSA DI GAS LIQUEFATTI E DI PRODOTTI CHIMICI LIQUIDI PERICOLOSI

Vi sono, poi, diversi certificati il cui rilascio è previsto in forza della complessa disciplina introdotta dallo stesso Allegato II della MARPOL e dagli emendamenti adottati in materia dall’I.M.O. con le Risoluzioni  dei suoi due Comitati, il M.E.P.C. (Marine Environment Protection Commite) e il  M.S.C. (Maritime Safety Commitee). In particolare, con l’attività regolamentare svolta dai suddetti Comitati, l’IMO  ha disciplinato dettagliatamente gli aspetti attinenti il trasporto alla rinfusa, di gas liquefatti e di prodotti chimici liquidi pericolosi, fissando, nei quattro Codici di seguito elencati, i requisiti di costruzione e di equipaggiamento delle navi adibite a tale tipo di trasporto:

  1. IBC Code (International Bulk Chemical Code) : “Codice internazionale per la costruzione e l’equipaggiamento di navi che trasportano prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa”, adottato, come si è visto in precedenza, dal M.S.C. e contenente, al Cap.17, un elenco di tale tipo di prodotti;
  2. BCH Code(Bulk Chemical Code): “Codice per la costruzione e l’equipaggiamento di navi che trasportano prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa” , adottato dal M.E.P.C.;
  3. IGC Code (International Gas Carrier Code) : “Codice internazionale per la costruzione e l’equipaggiamento di navi che trasportano gas liquefatti alla rinfusa”, adottato, unitamente al summenzionato IBC Code, dal MSC e contenente anch’esso, al Cap.19, un elenco delle sostanze gassose oggetto di tale tipo di trasporto;
  4. GC Code(Gas Carrier Code) : “Codice per la costruzione e l’equipaggiamento di navi che trasportano gas liquefatti alla rinfusa”, adottato dall’Assemblea dell’IMO.

Proprio al fine di attestare la rispondenza delle unità che effettuano viaggi internazionali ai requisiti previsti dai suddetti Codici, la summenzionata normativa internazionale prevede il rilascio di appositi certificati sia per le  navi “nuove”, sia per quelle “esistenti”. Più precisamente, in accordo con quanto stabilito dalla Convenzione SOLAS, Cap.VII, Parte B (per quanto riguarda l’IBC Code) e Parte C (per quel che concerne l’IGC Code), sono da considerare, a tal fine, “nuove”  le unità costruite a partire dall’1 luglio 1986, mentre quelle costruite anteriormente a tale data sono da considerare come navi “esistenti”.

Premesso quanto sopra, si riportano di seguito i diversi certificati che devono trovarsi a bordo delle unità che disimpegnano il trasporto alla rinfusa di prodotti chimici liquidi pericolosi o di gas liquefatti.

  • Certificato internazionale di idoneità al trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa (ICOF - CC: International Certificate of  Fitness for the Carriage of  Dangerous Chemicals in Bulk), previsto per le navi “nuove”, come sopra definite,  e rilasciato al fine di attestare la rispondenza delle unità che effettuano il  trasporto di tale tipo di prodotti ai requisiti stabiliti dall’ “IBC Code”.

Va aggiunto che l’elenco dei prodotti chimici liquidi pericolosi è riportato non solo, come si è visto in precedenza, nell’Appendice II dell’Allegato II alla Marpol, ma anche nello stesso IBC Code (Capitolo 17) e nel BCH Code (Capitolo VI). Anche in tali Capitoli, così come nella suddetta Appendice, a fianco di cuascun prodotto viene indicata la relativa categoria di appartenenza (A - B - C o D)  e il relativo “U.N.number”.       

  • Certificato di idoneità al trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa (COF  - Certificate of  Fitness for the Carriage of  Dangerous Chemicals in Bulk) : con esso viene attestata la rispondenza delle navi  chimichere “esistenti” ai requisiti per le stesse previsti dal BCH Code.

Va precisato che se la nave trasporta solo “sostanze liquide nocive” ai sensi dell’Allegato II (Appendice II) della Marpol, non dovrà essere munita di ICOF o di COF, ma solo dell’IPPC. Viceversa, l’unità non dovrà essere munita dell’IPPC allorquando l’ICOF le sia stato rilasciato ai sensi delle Risoluzioni M.S.C. 4/48 e M.E.P.C. 19/22 o il COF in base alle Risoluzioni M.S.C. 9(53) e M.E.P.C. 20(22).

  • Certificato Internazionale di idoneità al trasporto di gas liquefatti alla rinfusa (ICOF - GC : International Certificate of Fitness for the Carriage of Liquified Gases in Bulk): con tale certificato  viene attestata la rispondenza delle navi gasiere “nuove” all’ “IGC” Code. L’elenco dei prodotti per il trasporto dei quali è necessario dotarsi di tale Certificato, è contenuto nel Cap 19 dello stesso IGC Code.
  • Per le navi gasiere “esistenti” è invece previsto il Certificato di idoneità al trasporto di gas liquefatti alla rinfusa ( COF  - GC : Certificate of Fitness for the Carriage of Liquified Gases in Bulk)  che attesta la rispondenza al “GC Code” delle navi che trasportano i prodotti elencati nel Cap.19 dello stesso Codice.
  • In luogo di quest’ultimo certificato, le navi “esistenti” di bandiera italiana, qualora non si siano adeguate al “GC Code”, devono avere l’Attestazione di idoneità al trasporto di gas liquefatti alla rinfusa, rilasciata dal R.I.Na. in applicazione della circolare n.3101995/MP del 15.03.1984 dell’allora  Ministero della Marina Mercantile.Il possesso di tale attestazione è previsto anche per le navi straniere che navighino in acque territoriali italiane e/o approdino in porti italiani.
  • Nel caso in cui il trasporto dei prodotti chimici liquidi pericolosi e dei gas liquefatti  avvenga attraverso l’imbarco di cisterne mobili (tank containers), la nave, oltre ad uno dei sopra elencati certificati dovrà essere munita, altresì, dell’Attestazione di idoneità al trasporto di merci pericolose in contenitori cisterna o in veicoli cisterna.
  • In luogo di tale attestazione, le navi costruite il 1°settembre 1984 o posteriormente a tale data, potranno avere una Dichiarazione di rispondenza alle disposizioni della Reg. 54, Cap.II - 2, Solas 74/81,con validità massima di cinque anni.

Si rammenta che nella nozione di “cisterna mobile” rientra il trasporto che avviene mediante contenitori cisterna posti su rimorchi stradali o su autocarri o su carri ferroviari nonchè per mezzo di veicoli cisterna o carri ferroviari cisterna.

Sempre nel caso di trasporto mediante imbarco di “cisterne mobili”, in base all’art.3 delle “Procedure  per il rilascio dell’autorizzazione all’imbarco ed al trasporto delle merci pericolose” (approvate con il D.M.04.5.95), previo parere del R.I.Na., l’Autorità Marittima può autorizzare (su richiesta dell’armatore o del raccomandatario marittimo) una nave sprovvista delle suddette attestazioni/dichiarazioni, ad imbarcare in un porto italiano merci pericolose purchè la nave stessa sia stata costruita prima del 1°settembre 1984 oppure, a prescindere dalla data di costruzione, non sia soggetta alla Solas 74/81.

Tuttavia, va precisato che questa autorizzazione al compimento di un “viaggio occasionale” può essere rilasciata per non più di una volta all’anno.

  • Oltre ai summenzionati certificati ed attestazioni,le navi “chimichere” (Chemical Tankers) e le “gasiere” (Gas Carriers) devono essere munite, altresì, sia del “Manuale delle procedure e delle sistemazioni per la discarica delle sostanze liquide nocive,  sia del “Registro di Carico”, entrambigià esaminati allorquando si è parlato del trasporto alla rinfusa di sostanze liquide nocive.
  • Per quanto riguarda le “chimichere” o “gasiere” battenti bandiera di Stati che non siano “parti” della Marpol o della Solas, va detto che le stesse devono avere a bordo delle Dichiarazioni di conformitàall’Allegato II o all’IBC Code (Certificate of compliance) rilasciate dallo Stato di bandiera o da un Ente dallo stesso autorizzato. Nel caso in cui tali navi non siano in possesso delle suddette Dichiarazioni di conformità, prima del loro ingresso in un porto italiano le stesse saranno sottoposte ad una visita da parte della Commissione di cui all’art.25 della L.05.6.62, n.616 (presieduta dal Comandante del Porto o da un Ufficiale superiore da lui designato e composta dal medico di porto e da un ingegnere o perito designato dal R.I.Na.).

Al termine di tale visita (che, per le navi di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate, verrà effettuata anche allo scopo di verificare la rispondenza delle stesse alle disposizioni della legge 979/82 e del Regolamento italiano sulla sicurezza della navigazione, approvato con D.P.R. 435/91), verrà rilasciato all’unità un Report of inspection avente validità semestrale e valido per tutti i porti italiani.

  • NAVI ADIBITE AL TRASPORTO DI SOSTANZE SOLIDE PERICOLOSE O NOCIVE

Si esamineranno, adesso, le attestazioni e i certificati che le navi italiane e straniere devono avere per poter effettuare iltrasporto, in colli o alla rinfusa, di sostanze solide pericolose o nocive per l’ambiente marino. Va preliminarmente precisato che nella “nozione” di trasporto in colli risulta ricompreso il collettame, il trasporto di colli all’interno di containers o dentro containers a loro volta posti su rimorchi stradali, su carri ferroviari, su carrelli, all’interno di autocarri o in contenitori intermedi (IBC).

  • Le navi che effettuano in uno di tali modi il trasporto delle suddette sostanze dovranno essere munite, innanzitutto, dell’Attestazione di Idoneità al trasporto di merci pericolose in colli (rilasciata dal R.I.Na.)nella quale viene indicato il tipo di merci pericolose (con le relative classi e sottoclassi) che possono essere trasportate dall’unità e la zona della nave ove le stesse possono essere stivate.
  • In luogo di tale Attestazione, le navi costruite il 1°settembre 1984 o posteriormente a tale data, possono essere munite della Dichiarazione di conformità alle disposizioni della Reg.54, Cap.II - 2, della Solas 74/81. Tale dichiarazione, che può avere una validità massima di cinque anni, costituisce il “documento appropriato” (previsto dalla Reg.54.3, Cap.II - 2, Solas 74/81) con il quale viene attestato che la costruzione e l’equipaggiamento dell’unità risultano conformi alle prescrizioni speciali previste dalla suddetta Regola Solas per le navi che trasportano merci pericolose.

Anche in questo caso (così come si è visto in precedenza trattando del trasporto di merci pericolose allo stato liquido o gassoso in contenitori o in veicoli cisterna) è previsto, alle medesime condizioni, il rilascio, da parte dell’Autorità Marittima, dell’autorizzazione al compimento di un “viaggio occasionale” alle navi, costruite prima del 1°settembre 1984 o non soggette alla Solas, sprovviste della  suddetta Attestazione o della Dichiarazione di conformità.

  • Qualora il trasporto via mare di merci pericolose avvenga in colli posti su autoveicoli, oltre all’Attestazione o alla Dichiarazione di cui sopra, la nave, se di bandiera italiana, dovrà essere in possesso anche dell’Attestazione di idoneità al trasporto di autoveicoli con carburante nel serbatoio.

Tale Attestazione dovrà essere posseduta anche dalle navi straniere di stazza  lorda  inferiore alle 500 tonnellate o costruite prima del 1°settembre 1984.

In quest’ultimo caso, in alternativa, può essere emessa dall’Amministazione di bandiera o da una organizzazione dalla stessa autorizzata, la Dichiarazione di rispondenza alla Regola 53, Cap.II - 2, Solas 74/81.

Qualora, invece, l’unità di bandiera estera che trasporti merci pericolose su autoveicoli sia stata costruita dopo la suddetta data, essa dovrà possedere, se da carico, il Certificato di Sicurezza per le dotazioni di nave da carico, se da passeggeri, il Certificato di Sicurezza per nave da passeggeri, entrambi previsti dalla Solas 74/81.

Venendo al  “trasporto alla rinfusa”,sempre di sostanze solide pericolose, va detto che la relativa disciplina discende, a livello internazionale, dal BC Code (Bulk Carriers Code), adottato dall’I.M.O., e, per quanto riguarda il nostro Paese, dal D.M.22.7.91. In particolare, il “BC Code” suddivide in tre “Appendici” (A - B e C ) le sostanze solide pericolose e, proprio  in relazione a ciascuna di esse, è previsto il rilascio alle navi di apposite “Attestazioni”.

  • Così, per il trasporto delle sostanze indicate nelle Appendici A e C, le navi dovranno essere munite della Dichiarazione di rispondenza al BC Code  oppure del Fascicolo di istruzioni per la stabilità al Comandante nel quale ultimo devono essere  esplicitamente previsti i casi di trasporto di tali sostanze.
  • Nel caso in cui la sostanza solida trasportata rientri, invece, nell’Appendice B, le navi  dovranno  essere in possesso dell’ Attestazione di idoneità al trasporto alla rinfusa di sostanze solide o della Dichiarazione di rispondenza alle disposizioni della Reg. 54, Cap.II - 2, Solas 74/81 (quest’ultima è prevista solo per le sostanze dell’Appendice B che non siano codificate come MHB, vale a dire non rientranti nelle classi 4.1 - 4.2  - 4.3 - 5.1 - 7 e 9  del  sopra citato IMDG Code).
  • E’ possibile che si verifichi il caso di una nave straniera che, pur trasportando alla rinfusa sostanze solide rientranti in una delle suddette Appendici, sia sprovvista delle sopra citate Dichiarazioni/Attestazioni : infatti, in via del tutto eccezionale, sulla base di una semplice dichiarazione del Comandante dell’unità stessa, è consentito lo sbarco di tali sostanze qualora la nave sia giunta per la prima volta in Italia. In questo caso, tuttavia, l’unità verrà inserita in una Blak list e potrà ritornare nuovamente in Italia solo se munita della documentazione prescritta. Va peraltro sottolineato che, sempre in questo caso, lo sbarco (e, ovviamente, il trasporto) delle suddette sostanze non può essere consentito qualora la nave sia  priva di impianto estinzione incendio nelle stive del carico, a meno che la sostanza solida trasportata sia “a basso rischio di incendio” e la nave sia provvista di regolare “Certificato di esenzione”.