Sistemi di pesca

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L'attività di pesca-turismo può essere svolta con i «sistemi di pesca» previsti nella prescritta Licenza di pesca, nel rispetto delle norme di comportamento di cui all'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

  • Sono autorizzati i seguenti sistemi di pesca:
  1. attrezzi da posta
  2. ferrettara
  3. palangari
  4. lenze
  5. arpione

Alle unità abilitate alle lenze e arpione è consentita l’aggiunta di attrezzi da posta o palangari.

Alle unità autorizzate ad un solo sistema fra attrezzi da posta, ferrettara, palangari, è consentita l’aggiunta di un altro sistema fra questi tranne ferrettara più lenze o arpione.

Gli armatori di unità munite di Licenza di pesca riportanti «sistemi a traino», previa rinuncia agli stessi, possono esercitare l'attività di pesca-turismo con tutti i sistemi consentiti dall'articolo 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995  (Disciplina del rilascio delle licenze di pesca - Piccola Pesca)[1], mediante il rilascio di una «Attestazione provvisoria» da parte del Capo del Compartimento marittimo del luogo di iscrizione dell'unita da pesca interessata.
I predetti sistemi a traino sono sbarcati e sigillati, prima dell'inizio dell'attività di pesca turismo, dalla locale Autorità marittima.

Quando l'attività di pesca-turismo è effettuata utilizzando gli «attrezzi da pesca sportiva», l'armatore ne cura la sistemazione in maniera che non rechino intralcio al normale svolgimento dell'attività di bordo durante la navigazione.

 


Sistemi: palangari e lenze

 

 


[1] Piccola pesca:

  1. Alle licenze delle navi esercenti la piccola pesca, al fine di consentirne la diversificazione dell'attività, si applicano i criteri previsti ai commi da 2 a 5.
  2. Esclusivamente ai fini del presente articolo per nave esercente la piccola pesca si intende l'unità,non superiore a 10 tsl, abilitata esclusivamente ad uno o più dei seguenti sistemi: 1) attrezzi da posta; 2) ferrettara; 3) palangari; 4) lenze; 5) arpione.
  3. Alle unità di cui al comma 2 abilitate a quattro o cinque dei sistemi previsti dal medesimo comma sono confermati i sistemi già autorizzati.
  4. Alle unità abilitate esclusivamente al sistema lenze ovvero arpione è consentita l'aggiunta sulla licenza di uno tra i sistemi di cui ai numeri 1) o 3) del comma 2.
  5. Alle unità abilitate esclusivamente ad uno tra i sistemi di cui ai numeri 1), 2) o 3) del comma 2 è consentita l'aggiunta di un altro tra i citati sistemi, ad esclusione di quello di cui numero 2), più uno tra i sistemi di cui ai numeri 4) o 5) del medesimo comma 2.
  6. L'interessato può richiedere al Ministero la sostituzione di uno tra i sistemi di cui ai numeri 1), 2) o3) del comma 2, cui sia abilitata la nave, con altro compreso tra gli stessi sistemi, ad esclusione di quello di cui al numero 2).