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  Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie di flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

Il Regolamento n. 338/97 sostituisce il Regolamento precedente n. 3626/82 che già applicava la Convenzione ed introduce norme più restrittive per il commercio di esemplari di fauna e di flora (nei due allegati A e B sono state inserite specie che non sono incluse nelle Appendici della Convenzione, ma per le quali l'Unione Europea ha inteso estendere la tutela normata dalla Convenzione stessa). Il Regolamento n. 865/2006 della Commissione stabilisce le modalità per l'applicazione del Regolamento n. 338/97.
L’articolo 8, comma 1 del Regolamento CE 338/97 stabilisce i seguenti divieti per le specie in Allegato A: acquisto, offerta di acquisto, acquisizione, esposizione ai fini commerciali, uso a scopo di lucro e alienazione, detenzione, offerta o trasporto ai fini dell’alienazione. Il regolamento stabilisce che tali specie possono essere tuttavia esportate/importate dalla/nella Comunità purché munite di una specifica licenza. Le licenze di importazione possono essere concesse per le specie in allegato A (art.4), qualora l’Autorità Scientifica CITES abbia stabilito che:

  1. L’introduzione/esportazione non avrà effetti negativi sullo stato di conservazione della specie o sull’estensione del territorio occupato dalla popolazione della specie;
  2. Per fini scientifici o di allevamento/riproduzione dai quali la conservazione della specie può trarre un beneficio o ricerca/istruzione finalizzate alla preservazione o conservazione della specie;
  3. Per altri fini non pregiudizievoli alla sopravvivenza della specie interessata;
  4. Gli esemplari siano stati ottenuti nel rispetto delle leggi vigenti e da una appropriata licenza di esportazione (qualora si tratti di importazione);
  5. La sistemazione prevista nel luogo di destinazione per esemplari vivi è attrezzata adeguatamente;
  6. L’esemplare in questione non verrà utilizzato per fini prevalentemente commerciali;
  7. Non vi sono altri fattori relativi alla conservazione della specie che ostino il rilascio delle licenze;

Nel caso di introduzioni dal mare, la spedizione avverrà in maniera da ridurre al minimo il rischio di lesioni o il danno alla salute o il maltrattamento dell’esemplare in questione. Le licenze di esportazione possono essere concesse per le specie in Allegato A (art. 5 comma 1-3), qualora l’Autorità Scientifica abbia stabilito che:

  1. La cattura o raccolta di esemplari in naturale o la loro esportazione non avrà un effetto pregiudizievole sullo stato di conservazione della specie o sull’estensione del territorio occupato dalla relativa popolazione;
  2. Gli esemplari sono stati ottenuti in osservanza della legislazione in vigore sul territorio del paese interessato;
  3. La spedizione è tale da ridurre il rischio minimo di lesioni o danno alla salute o maltrattamento;
  4. Gli esemplari non saranno utilizzati per scopi prevalentemente commerciali;
  5. Vi sia una valida licenza di importazione;
  6. l’organo di gestione dello Stato Membro ha accertato l’insussistenza di altri fattori relativi alla conservazione della specie che ostino al rilascio della licenza di importazione.