Dimensioni minime di cattura

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Negli ultimi decenni, l’obiettivo primario perseguito dal legislatore nel settore della pesca marittima è consistito nel tutelare l’insieme degli interessi legati, direttamente o di riflesso, alla filiera della pesca, mediante l’individuazione di metodologie di cattura e limitazioni, in termini di quote e dimensioni del pescato, tali da consentire uno sfruttamento sostenibile della risorsa ittica, compatibile sia con la tutela dell’ecosistema mare nel suo complesso e sia con la necessità di garantire il naturale ed indispensabile ripopolamento della fauna ittica.

Come facilmente intuibile, infatti, il ripopolamento ittico si pone come presupposto irrinunciabile, al fine di mantenere un ragionevole equilibrio nel ricambio tra l’entità delle catture operate e i nuovi esemplari adulti in grado di sostituire i primi, in modo da prevenire il progressivo impoverimento delle specie con conseguenti ripercussioni a catena lungo l’intera filiera della pesca.

Per tali motivi, è stato indispensabile identificare precise limitazioni nell’esercizio della pesca marittima, atte a prevenire uno sistematico depauperamento delle specie bersaglio che, in ragione delle inscindibili interconnessioni che legano l’un l’altro tutti gli abitanti del mare, può interrompere, talvolta in via irreversibile, alcune fondamentali catene vitali.

  • Taglie minime di riferimento

Per raggiungere tali finalità il legislatore italiano, fin dal 1965 con l’abrogata Legge 14 luglio 1965, n. 963 (“Disciplina della pesca marittima”) e relativo Regolamento di attuazione (DPR 02/10/1968, n. 1639) ha ritenuto di individuare, per ciascuna specie ittica di interesse commerciale, una precisa “taglia minima” di riferimento, identificata secondo parametri squisitamente scientifici legati all’avvenuto raggiungimento, da parte degli esemplari, di una maturità sessuale tale da consentirne la riproduzione.

Conseguentemente la stessa normativa vietava, non solo la pesca, bensì anche la detenzione, il trasporto, l’immagazzinamento ed il commercio del novellame di pescato che non raggiungeva la misura minima prevista, con il conseguente obbligo, a carico del pescatore, di effettuare una prima immediata cernita al momento della cattura finalizzata a rigettare il mare l’eventuale pescato “irregolare”.

Le taglie minime in parola sono attualmente disciplinate dalla normativa unionale, da quella nazionale o da entrambe. I capisaldi di questa normativa sono:

  1.  D.P.R. 02/10/1968, n. 1639/68 (Regolamento di esecuzione pesca marittima)
  2.  D.lgs. n. 4/2012 (Legge quadro pesca marittima)
  3.  Regolamento (CE) 1967/2006.
  4.  Reg. (UE) 1380/2013 “Nuova Politica  Comune della Pesca” (P.C.P.)

Contengono norme a tutela delle «forme giovanili» di diverse specie, in modo da limitare i danni derivanti agli stock ittici[1] dalla cattura massiva di individui sottomisura. Determinate taglie minime vengono oltremodo stabilite da norme speciali quali Decreti Ministeriali o Regolamenti ad hoc.

  • D.P.R. 02/10/1968, n. 1639/68

Ai sensi dell’art. 86, per «novellame» si intendono gli esemplari allo stadio giovanile delle specie animali, viventi nel mare, non pervenuti alle dimensioni indicate negli artt. 87, 88 e 89 del Regolamento medesimo.

L’art. 91 stabilisce il divieto di detenzione di organismi sotto misura: pesci, crostacei e molluschi, di dimensioni inferiori a quelle stabilite, eventualmente catturati, debbono essere rigettati in mare.

  • D.lgs. n. 4/2012

L’art. 7, comma 1 lettera a), fa divieto di detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore.

L’art. 7, comma 1 lettera b), fa divieto di trasportare e commercializzare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore.

L’art. 7, comma 2 stabilisce che in caso di cattura accessoria o accidentale di esemplari di dimensioni inferiori alla taglia minima, questi devono essere rigettati in mare.

L’art. 8, comma 1 stabilisce che chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro (reato contravvenzione).

Non  si applica la sanzione se la cattura è stata realizzata con attrezzi conformi alle norme comunitarie e nazionali, autorizzati dalla licenza di pesca (Art. 8, comma 3).

  • Regolamento (CE) 1967/2006

L’art. 15 Allegato III, Capo V stabilisce le “taglie minime” al di sotto delle quali pesci, molluschi o crostacei vengono considerati sotto misura e quindi non possono essere catturati, tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasferiti, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita (art. 15, n. 1) e, fattore di notevole rilevanza, non prevede la tolleranza di una qualsiasi percentuale di “organismi marini sotto taglia” se non nei casi specificati dal Regolamento stesso.

Lo sbarco, il trasporto, il trasbordo e la commercializzazione di esemplari sottomisura rimane solo per le specie (e nelle percentuali) per cui ciò sia chiaramente specificato nella normativa comunitaria (ad esempio: Tonno Rosso, Reg. (CE) 1559/2007, art. 9, par. 1).

  • Reg. (UE) 1380/2013

Effettuando un cambio di tendenza, il Reg. (UE) 1380/2013, entrato in vigore all’inizio del 2015, relativo alla politica comune della pesca (che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio), ha apportato delle importanti innovazioni nel settore della pesca.

La riforma della politica comune della pesca (PCP) istituisce per la prima volta il c.d. obbligo di sbarco, cioè il ha abolito la pratica del rigetto in mare per le specie soggette a taglia minima (pratica abbastanza consueta nelle attività di pesca professionale) e introdotto l’obbligo di sbarco divieto di rigettare in mare pesci morti.

 

  • LT =     lunghezza totale;
  • LC =    lunghezza del carapace.
  • (*)        Acciuga: gli Stati membri possono convertire la taglia minima in 110 esemplari per kg.
  • (**)      Sardina: gli Stati membri possono convertire la taglia minima in 55 esemplari per kg.
  • (***)    Nasello: tuttavia, fino al 31 dicembre 2008 è concesso un margine di tolleranza del 15% in peso di esemplari di nasello compresi tra 15 e 20 cm. Tale limite di tolleranza è rispettato tanto dal singolo peschereccio, in alto mare o nel luogo di sbarco, quanto nei mercati di prima vendita dopo lo sbarco. Detto limite è rispettato anche in ciascuna transazione commerciale successiva a livello nazionale e internazionale

Attenzione !

Si ricorda che le Regioni a statuto speciale (Sardegna) possono legiferare autonomamente in materia di pesca (anche per le taglie minime), tali norme prevalgono sulla normativa nazionale ma NON su quella comunitaria, a meno che non contengano misure più restrittive.

 

 


[1]. Uno stock ittico (o semplicemente stock) è una subpopolazione di una specie di organismo (pesce o invertebrato) soggetto a pesca commerciale. È l'unità di base della biologia della pesca.