Naviglio annesso ad impianto: normativa

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Le unità da pesca stabilmente destinate a servizi di impianti da pesca non sono inserite in flotta. Per la sua iscrizione occorre dimostrare il possesso di una “concessione” a mare che giustifichi il suo utilizzo.

  • Motore benzina - Stazza può andare dalle 3 tonn. lorde (es. per raccolta vongole) fino a 9,50 tonn. (es. per raccolta mitili nei long line)

Circolare Comando Generale Capitanerie di porto

  • Imbarcazioni con motore fuoribordo benzina:

     Lunghezza fino 5- 6 metri -  potenza max 105 CV
     Lunghezza fino 6-8 metri  -  potenza max 155 CV

  • Imbarcazioni con motore a gasolio:

    Può arrivare fino a 500 CV con una stazza di 15 Tonn.


Unità adibita alla raccolta delle vongole in allevamento: V° Categoria.


Imbarcazioni utilizzate per la raccolta dei molluschi
Rientrano nella V° categoria (registro imprese di pesca DPR. 1639 art. 63) e possono suddividersi in 4 principali tipologie:

  1. Unità adibite alla raccolta delle cozze nei long-line
  2. Unità per la raccolta delle vongole in allevamento
  3. Unità destinata alla raccolta delle vongole mediante draga o turbosoffiante
  4. Unità adibite al traino molluschi

► D.M. 29 settembre 1995 (Autorizzazione all'esercizio della pesca negli impianti di acquacoltura)

Art.1.

  1. Le unità, già munite della licenza per l'esercizio dell'attività di pesca costiera (ravvicinata - locale), possono, a richiesta dell'interessato, essere autorizzate ad esercitare l'attività di pesca in un impianto di acquacoltura, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 5.
  2. La richiesta, redatta in bollo, è trasmessa dall'interessato al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura. Alla richiesta deve essere allegata idonea documentazione da cui si desuma la titolarità dell'impianto o l'autorizzazione all'utilizzo del medesimo.

Art. 2.

  1. Le unità da pesca autorizzate esclusivamente all'esercizio dell'attività da svolgersi in un impianto di acquacoltura non possono esercitare alcun tipo di pesca professionale, così come definita dall'art. 7 del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639.

Art. 3.

  1. Alle unità, per le quali il Ministero ha già concesso il nulla osta, di cui all'art. 3 del DM 26 luglio 1995, per la costruzione di imbarcazione da adibire all'attività in un impianto di acquacoltura, è rilasciata la licenza di pesca.
  2. Per le unità, da costruire o provenienti da altre destinazioni (diporto, traffico, ecc.), da utilizzare per l'attività in un impianto, deve essere richiesto al Ministero, in via preventiva, il nulla osta di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 26 luglio 1995.
  3. Il nulla osta di cui al comma 2 deve essere richiesto anche per quelle imbarcazioni utilizzate come unità di trasferimento o di appoggio per gli attrezzi «rastrello a piedi» o «rastrello a mano» negli impianti di molluschicoltura.
  4. Per ottenere il nulla osta l'interessato deve presentare istanza, redatta in bollo, al Ministero, indicando le caratteristiche tecniche della nave che si intende utilizzare nell'impianto, e dimostrare la disponibilità dell'impianto.

      omissis.

Art. 5.

  1. L'unità, per la quale è richiesta unicamente l'autorizzazione per l'attività nell'impianto, deve avere esclusivamente a bordo gli attrezzi da pesca indispensabili per l'esercizio nell'ambito del medesimo. È consentito l'utilizzo dell'archetto per le unità a bordo delle quali il rullo idraulico è sospeso ad un cavo entro il quale scorre la campata.
  2. L'unità di cui al comma 1 non deve avere a bordo divergenti, reti o attrezzi da pesca di qualsiasi tipo, cavi d'acciaio in numero non superiore ad uno ove sia munita di verricello ad uno o più tamburi.
  3. L'osservanza delle prescrizioni del presente articolo è verificata dalla competente Autorità marittima che, a seguito di visita a bordo, provvede a rilasciare un verbale da allegarsi all'istanza di richiesta della licenza di pesca.

     omissis

Art. 7.

  1. Le caratteristiche tecniche della nave da utilizzare in un impianto di acquacoltura non devono superare: a) la stazza lorda di 20 tonnellate; b) la potenza motore 500 Hp.
  2. I limiti di cui al comma 1 possono essere superati qualora l'interessato dimostri che l'unità è adibita, oltre che al normale servizio nell'impianto, anche come nave fattoria. In tale caso l'interessato, all'atto della richiesta del nulla osta, deve allegare idonea documentazione atta a dimostrare l'imbarco delle attrezzature tipiche delle navi-fattoria (celle frigorifere, selezionatori, confezionatrici, ecc.).

Approfondimenti:

Lo sviluppo della pesca d'alto mare e, soprattutto, l'industrializzazione di questa, hanno portato alla specializzazione delle “unità da pesca” (=pescherecci), in particolare per ciò che riguarda gli impianti di bordo necessari a un buono svolgimento di questa attività.
Tra i pescherecci moderni si menzionano: quelli per la “pesca mediterranea“, piccole navi in legno o in acciaio, molto slanciate, specie verso prora, con cavallino molto pronunciato e notevole coefficiente di finezza, dotate di stive refrigerate, di uno o due radar di navigazione, di radiotelefono, eventuale ecoscandaglio; le “navi congelatrici“, variabili tra le 500 e le 2000 tonnellate di stazza lorda, destinate alla pesca oceanica operano isolatamente e sono in grado di effettuare a bordo le operazioni di pulizia e surgelamento del pescato; i “pescherecci che operano in flottiglie” attorno alle cosiddette "navi fattoria", alle quali fanno capo per scaricare il prodotto della pesca, per rifornirsi, per ottenere ogni genere di assistenza, compreso lo svago e il riposo dell'equipaggio: anch'essi destinati alla pesca oceanica, di dimensioni più modeste di quelle delle navi congelatrici, sono dotati di girobussola, pilota automatico, centrali di comando in plancia per la manovra a distanza dei verricelli e bozzelli idraulici per le reti e dell'apparato motore, ecoscandaglio per la scoperta dei banchi di pesci e sistemi per attirarli e agevolarne la cattura. Tutti i pescherecci operano usando reti.

Per il futuro si pensa anche a possibili “pescherecci sottomarini”, all'utilizzazione del sonar per determinare velocità e direzione dei banchi di pesce, mentre si fanno studi e ricerche di biologia marina per individuare le forme di pesca più adatte e redditizie e quindi realizzare navi più idonee al compito indicato.