Perquisizione personale

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  • Consiste nella ricerca sul corpo di una persona o sugli oggetti che essa indossa (vestiario) o porta con sé (borse, valige), del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato che si sospettano ivi occultate.

Per intenderci, il «corpo del reato» è il complesso dei mezzi attraverso i quali il fatto criminoso viene compiuto o delle cose che rappresentano il prezzo, il prodotto o il profitto dell’illecito; «cose pertinenti al reato» sono strumenti o i mezzi legati, anche in via indiretta, alla fattispecie criminosa, che consentono di rilevare dati utili per la ricostruzione e l’accertamento dei fatti relativi al compimento di un illecito e informazioni sull’autore delle stesso.
Nella perquisizione personale la ricerca è generalmente manuale ma può essere effettuata anche con "mezzi meccanici".

  • Ad esempio, rientrano tra le perquisizioni personal1, quelle eseguite mediante «strumentazione medica» (esplorazione vaginale, rettoscopia, esame radiologico) al fine di accertare se sono stati ingoiati oggetti preziosi o sostanze stupefacenti confezionate.

In questi casi, trattandosi di atti particolarmente delicati che sottopongono il soggetto a forme di trattamento (=esplorazione) sanitario, la Polizia Giudiziaria è legittimata a procedervi avvalendosi di personale medico con funzione di «Ausiliare» e comunque previa delega del Pubblico Ministero.
Tali atti possono essere compiuti anche senza il consenso del soggetto sottoposto a perquisizione: vista la urgente necessità terapeutica, sono infatti giustificati con la necessità di preservare il soggetto perquisito dal rischio di morte che egli corre trasportando nel proprio corpo oggetti e sostanze che possono provocargli gravi lesioni e gravi forme di intossicazione o infezione.
    
Il presupposto per potere procedere a perquisizione personale è costituito:

  1. dal «fondato motivo» di ritenere che sulla persona si trovino occultate il corpo dei reato o cose pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse;
  2. la Polizia Giudiziaria deve contemporaneamente trovarsi ad agire in una delle situazioni di “urgenza presunta” rappresentate dalla: 
  1. flagranza di reato[1]
  2. ricerca di un evaso
  3. necessità di procedere al fermo di una persona indiziata di delitto oppure alla esecuzione di una ordinanza che dispone la custodia cautelare o di un ordine che dispone la carcerazione. 

      In questo ultimo caso, può peraltro procedersi a perquisizione solo se:

  1. l’ordinanza o l’ordine riguarda uno dei delitti per i quali l’arresto in flagranza è obbligatorio (art. 380 c.p.p.) oppure, nell’ipotesi di fermo di indiziato di delitto, il provvedimento deve essere adottato per uno dei delitti indicati all’art. 384 c.p.p.;
  2. sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto motivato di perquisizione da parte del Pubblico Ministero.

I presupposti delle perquisizioni sono l’esistenza di fondati motivi e di situazioni di particolare urgenza (=pericolo nel ritardo). Quanto ai fondati motivi, essi devono consistere in elementi oggettivi e non solo in semplici sospetti o vaghe congetture.

  • Ad esempio, non può procedersi a perquisizione sulla base di una denuncia anonima o una notizia confidenziale da parte del pescatore che ci denuncia un illecito sulla pesca e cioè di atti che non possono essere usati processualmente, ma solo per svolgere indagini di carattere preventivo che non arrecano pregiudizio ai diritti del cittadino.

Quanto al pericolo del ritardo, esso è presunto nei casi di flagranza o quasi flagranza e di evasione.

  • Ad esempio, va invece adeguatamente motivato ed esposto nel verbale di perquisizione nelle altre ipotesi (come la possibilità di fuga del ricercato, la probabilità che il corpo del reato venga rimosso, la probabilità di inquinamento delle prove).

La sussitenza dei presupposti del pericolo del ritardo e dei fondati motivi deve essere valutata con particolare attenzione dalla Polizia Giudiziaria.
La perquisizioni è infatti un “atto irripetibile” e come tale può incidere irreversibilmente sulle scelte processuali del Pubblico Ministero, in particolar modo quando questi è divenuto il dominus (ha già assunto la direzione) delle indagini preliminari.

Perquisizione effettuate in assenza dei suindicatii presupposti di legge, comportano a carico del personale operante, provvedimenti disciplinari e penali:

  1. perquisizione personale arbitraria o illegittima (art. 609 c.p.);
  2. violenza privata (art. 110 c.p.);
  3. violazione di domicilio commessa da un Pubblico Ufficiale (art. 615 c.p.)

La perquisizione effettuata in assenza di presupposti di legge è nulla e l’eventuale sequestro eseguito all’esito della stessa è inutilizzabile salvo si tratti di sequestro di cosa costituente corpo di reato o pertinenze al reato (Cass. Sez. Un. 5021/96)

  • Ad esempio, se il personale della motovedetta della Guardia Costiera opera nel mare territoriale una perquisizione su un motopesca in mancanza di fondati motivi, ma rinviene materiali espoldenti illegalmente detenuti a bordo, il Pubblico Ministero non può convalidare la perquisizione e il sequestro e può anche provvedere che venga instaurato a carico del personale operante un procedimento disciplinare (art. 16 e ss. att.) o penale (artt. 110 e 615 c.p.). Le materie esplodenti così rinvenute rimangono però in stato di “fermo reale” fino alla emissione di un valido sequestro e rapresenta comunque un elemento di prova a carico del titolare del motopesca che illegalmente le deteneva.

Ne consegue che i risultati di una perquisizione effettuata in assenza dei presupposti di legge (fondati motivi e pericolo di ritardo) possono comunque essere utilizzati indipendentemente dalle censure disciplinarri o penali nei confronti del personale operante (Cass. 29550/06 e Cass. 3626/06).

► Nel «procedimento davanti al Giudice di Pace», la Polizia Giudiziaria, se autorizzata dal Pubblico Ministero, può procedere alla perquisizione anche fuori delle situazioni di urgenza (art. 13 D.lgs., 28.8.200, n. 274).

 

 


[1]Stato di chi viene colto nell’atto di commettere il reato (=flagranza)o subito dopo il reato inseguito ed è sorpreso con cose o tracce dalle quali appare che il soggetto ha commesso il fatto immediatamente prima (=quasi flagranza).