L'attività di polizia

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L’articolo 16 della Legge 1 aprile 1981, n. 121 e succ. modif., espressamente prevede le varie componenti delle “Forze di Polizia” cui spetta lo svolgimento delle funzioni di polizia, ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Rientrano pertanto nella categoria di «Forze di polizia interforze», oltre alla Polizia di Stato quale primaria tipica struttura funzionale di polizia, anche tutti gli organismi istituzionali che, pure essendo sottoposti ad autonomi ordinamenti (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato), svolgono o sono chiamati a svolgere funzioni di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Non è ricompreso, nella categoria, il Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera.
Tuttavia, di fatto, le Capitanerie di Porto esplicano "funzioni di polizia" analogamente alle Forze di polizia o Corpi di Polizia ad ordinamento militare e civile, in ragione delle specifiche funzioni di Polizia Giudiziaria esercitate nei settori d’istituto, sia pur limitati ai particolari compiti di sicurezza pubblica esercitati in ambito portuale, delle funzioni residuali di Polizia Militare, della specifica ed esclusiva competenza esercitata in alcune materie, con consequenziale potestà sanzionatoria e di accertamento delle relative violazioni, e considerando altresì le attività di indagini di Polizia Giudiziaria, anche per reati comuni, che sempre più spesso le locali Procure delegano alle Capitanerie di Porto delle rispettive giurisdizioni, oltre ai servizi di vigilanza e controllo sul demanio effettuati autonomamente o in concorso con le Forze di Polizia, della partecipazione ai Comitati prefettizi di Ordine e Sicurezza Pubblica.
Fra i compiti di istituto espletati dal Corpo delle Capitanerie di Porto rientrano quindi, come sopra meglio specificato, anche le funzioni ed i compiti di polizia, intendendo con essa sia di «polizia amministrativa», sia di «attività di pubblica sicurezza», sia di «polizia militare», sia di «polizia stradale», sia, infine, di «polizia giudiziaria».

L’attribuzione di tali funzioni di polizia va ricercata nel combinato disposto dell’art. 57 comma 3 c.p.p. con l’art. 1235 Cod. nav., laddove questi recitano che “sono Ufficiali di P.G. gli Ufficiali ...ed i Sottuffìciali del Corpo delle Capitanerie di Porto...” sebbene “..nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le relative attribuzioni”. Dette funzioni sono state poi riprese da leggi speciali, quali, ad esempio l'art. 22, comma 3 (Persone incaricate della vigilanza) del Decreto Legislativo 9 Gennaio 2012, n. 4 recante “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96", l’art. 23 della Legge 31 dicembre 982, n° 979 e succ. modifiche (disposizioni per la difesa del mare), e gli artt. 135 comma 2° e 195 comma 5° del D.lgs. 03 aprile 2006, n° 152 in materia di ambiente, ecc.
Compiti infine di vigilanza e ronda in ambito portuale e sul demanio sono inoltre attribuiti, dall’art. 499 Reg. Cod. nav.[1] (Libro V - Disposizioni penali e disciplinari – Titolo I - Disposizioni in materia di polizia), a tutto il personale della M.M. che presta servizio nelle Capitanerie di Porto, indipendentemente quindi dalla categoria di appartenenza.
Tali attribuzioni di polizia sono limitate, tuttavia, ratione materiae, ai “reati previsti dal Codice della Navigazione” nonché “ai reati comuni commessi nel porto, qualora manchino in tale luogo Uffici di pubblica sicurezza” (art. 1235, comma 2° Cod. nav.)[2]

Detti limiti territoriali non vengono posti tuttavia per la repressione delle violazioni alle leggi sulla pesca penalmente perseguibili (L. 963/65), nonché per l’attività di prevenzione ed accertamento dei reati concernenti l’inquinamento marittimo (L. 979/82 e D.lgs. 152/2006 e successive modif.).

 

 


[1] Art. 499 Reg. Cod. nav. (Servizio di ronda) - Ai fini della sorveglianza sulla regolarità dei servizi l’Autorità marittima mercantile ha facoltà di disporre servizi di ronda. Gli Agenti in servizio di ronda possono visitare, in qualunque momento, le navi, i galleggianti e gli aeromobili nonché gli stabilimenti e le altre opere nell’ambito del demanio marittimo e del mare territoriale.
Il servizio di ronda è eseguito per mezzo di marinai o sottufficiali di porto e, ove occorra, dai carabinieri e dagli agenti di pubblica sicurezza, previa richiesta alle autorità da cui questi agenti della forza pubblica dipendono ovvero da militari del corpo equipaggi della marina militare o di altre categorie destinati presso gli uffici di porto.
[2] La nozione di “Reato Marittimo” di cui al citato art. 1235 appare troppo restrittiva, in quanto, cosi formulata, verrebbe ad escludere alcuni gravissimi reati contro la sicurezza della navigazione, quali il reato di naufragio, di danneggiamento seguito da naufragio, o di un delitto colposo di danno per naufragio o sommersione, che verrebbero pertanto con tale limitazione sottratti alla competenza dell’Autorità Marittima, che pure è il principale se non l’unico Organo dello Stato competente ex lege per tale materia.
Deve rilevarsi tuttavia come la Suprema Corte abbia confermato l’esclusione dalle funzioni piene di Polizia Giudiziaria anche per i reati comuni in capo al personale del Corpo, limitando detta qualifica in relazione al servizio affidatogli in connessione con l’attività istituzionale espletata dal Corpo delle Capitanerie di Porto ex art. 1235 Cod. nav., con esclusione quindi sia di quelle di cui all’art. 57, comma 1° c.p.p.. sia di quelle di Polizia Giudiziaria Militare di cui all’art. 301 c.p.m.p. (Cass. Pen., Sez. VI^, Sent. n° 1169 del 01.02.96 ).