Atti tipici di investigazione

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La Polizia Giudiziaria, dopo aver acquisito la notizia di reato ed averla eventualmente comunicata al Pubblico Ministero a norma dell'art. 347 c.p.p., sino a quando costui non abbia assunto la direzione delle indagini compie di propria iniziativa gli atti di indagine preliminare che risultano necessari a norma dell'art. 55 comma 1 «per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale».

L'art. 348 commi 1 e 2 precisa che essa raccoglie «ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto ed alla individuazione del colpevole» mediante la ricerca tanto «delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti» quanto «delle cose e delle tracce pertinenti al reato». Provvede altresì alla conservazione delle tracce e dello stato dei luoghi.
A tal fine la Polizia Giudiziaria compie una «attività formale» d'indagine, consistente in atti specificamente regolati dalla legge, sia un'«attività informale», cioè non disciplinata specificamente, costituita da atti non implicanti l'esercizio di poteri autoritativi.

Nell'ambito delle attività del primo tipo, che la legge per lo più subordina all'urgenza o ad altri particolari presupposti e limita nel tempo, tenuto conto dei rapporti di diretta disponibilità della Polizia Giudiziaria (art. 109 Cost.), rappresentata nel corso delle indagini preliminari dal Pubblico Ministero, nonché delle più ampie garanzie di legalità offerte da quest'ultimo, si collocano i seguenti atti:

  • Atti tipici di investigazione diretta:
  1. identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone;
  2. perquisizione (personale e locale);
  3. accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi, delle cose o delle persone.  
  •  Atti tipici di investigazione indiretta:
  1. le sommarie informazioni assunte dall’indagato;
  2. le dichiarazioni spontanee rese dall’ indagato;
  3. le notizie e le indicazioni utili assunte dall’indagato;
  4. le sommarie informazioni delle persone informate sui fatti;
  5. le informazioni da persona imputata in un procedimento connesso.