La documentazione degli atti d'indagine

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La forma di documentazione dell’attività di polizia giudiziaria dipende dal potenziale valore probatorio degli atti e, quindi, dal loro grado di utilizzazione nelle fasi anche processuali (es. dibattimento).

La forma può essere «scritta» o «non scritta». Quest’ultima può essere "orale" o di "altro tipo" (ad esempio: registrazione magnetica, audiovisiva). Quella scritta, di gran lunga la più importante, e consiste in: Annotazioni e Verbali

Il tema della documentazione degli atti di polizia giudiziaria è disciplinato dall’art. 357 c.p.p., ove si distinguono gli adempimenti per i quali viene redatto verbale da quelli per i quali si procede soltanto ad annotazione informale

  • Per gli atti di indagine sono previste, pertanto, "due modalità" di documentazione:
  1. Annotazione, che equivale nella sostanza a una sorta di appunto scritto redatto senza particolari formalità;
  1. Verbale, che è un tipo di documentazione molto più rigoroso ed è il riassunto delle attività  compiute dall’Ufficiale o dall’Agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle sue funzioni.