Notifica a mezzo servizio postale

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Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale (art. 149, comma 1 c.p.c.); in tala caso la «relazione di notificazione» viene scritta sull’originale e sulla copia dell’atto facendo menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale viene spedita la copia al destinatario in "piego raccomandato" con avviso di ricevimento che deve essere allegato all’originale (art. 149 c.p.c.).

Per la notifica a mezzo posta bisogna munirsi di buste e moduli per avvisi di ricevimento entrambi di colore verde e conformi al modello prestabilito dall’Amministrazione postale (art. 2 Legge 890/1982).

  • La copia dell’atto da notificare deve essere presentata all’ufficio postale in busta chiusa sulla quale vanno apposti:
  1. nome, cognome, residenza e dimora o domicilio del destinatario con l’aggiunta di ogni particolare idoneo ad agevolare la ricerca;
  2. il numero del registro cronologico, la sottoscrizione ed il sigillo dell’Ufficio (art. 3 Legge 890/82).

La consegna effettiva del piego raccomandato al destinatario è fatta dall’agente postale secondo le regole previste dalla legge in proposito e cioè: a mani del destinatario, di una persona di famiglia o di un addetto alla casa o al servizio, oppure, in mancanza di tali soggetti, al portiere o ad altra persona tenuta alla distribuzione della posa.
Il rifiuto da parte del destinatario di ricevere il piego, o di firmare il registro di consegna, equivale alla eseguita notifica (art. 7 Legge 890/1982).
Si ribadisce che l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

Approfondimenti

Tale procedura è prevista dalla Legge 20.11.82, n. 890 e segnatamente dall’art. 8, commi 2° e 3°, che prevede come la notificazione si abbia per eseguita decorsi 10 giorni dalla data del deposito.
Il perfezionamento della notifica avviene pertanto il decimo giorno computato a partire da quello successivo di spedizione della comunicazione di avvenuto deposito, sia in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, sia in caso di effettivo ritiro presso l’Ufficio postale dall’undicesimo al novantesimo giorno dell’avviso di deposito in raccomandazione (C.A.D.).
Qualora il postino non reperisca il contravventore presso il domicilio indicato, l’Amministrazione postale è tenuta ad inviare allo stesso una seconda raccomandata[1].
Per tale procedura assume la massima importanza una corretta e preventiva identificazione del contravventore e/o obbligato in solido, riportandosi con esattezza le generalità anagrafiche dei medesimi sull’indirizzo che verrà riportato sulla busta “Raccomandata A.G.”, ciò considerando che una errata identificazione del destinatario può causare la nullità della notifica e conseguentemente del relativo verbale[2].
In ogni caso la notifica del verbale deve considerarsi perfezionata – per la Forza di Polizia – con la consegna del verbale all’Ufficio postale, mentre per il contravventore si perfeziona con la ricezione[3].
La notifica a mezzo servizio postale del verbale consente altresì di legittimamente riportare nello stesso le "motivazioni" che hanno precluso di effettuare la contestazione immediata[4] .
Eventuali errori nell’indirizzo del contravventore devono in ogni caso ritenersi sanati – e conseguentemente la contestazione è valida – se la notifica avviene comunque nei confronti del contravventore[5].
In ogni caso è la Pubblica Amministrazione. che deve fornire la prova dell’avvenuta notifica[6].
Rilevasi al riguardo come l’art. 36 del c.d. «Decreto Milleproroghe 2008» ha ampliato le garanzie delle notifiche a mezzo servizio postale, disciplinate dalla Legge n° 890/1982, disponendo che in caso di notif ica avvenuta a mezzo consegna a un familiare, a un vicino o ad altro soggetto abilitato, il destinatario deve essere comunque di ciò avvisato a mezzo apposita raccomandata.

 

 


[1] Cass.Civ. – Sez.II^ - Sent. n° 7815 del 04.04.06

[2] Cass. Civ. Sez. I n° 1079 del 22.01.04

[3] Circolare n° 300/A/1/26466/127/9 del 20.08.77 del Ministero dell’Interno

[4] Cass. Civ. – Sez. I^ - Sent. n° 21649 del 08.11.05

[5] Cass. Civ. – Sent. n° 15030/07

[6] Cass. Civ. – Sez. II^ - Sent. n° 5789 del 15.03.06