Servizi di polizia stradale espletati dal personale delle Capitanerie di porto

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Le Capitanerie di Porto sono un Corpo tecnico-amministrativo della M.M., posto alle dirette dipendenze funzionali del Ministero dei Trasporti: in tale veste esplicano funzioni di Polizia Giudiziaria ed Amministrativa per i reati marittimi, quelli comuni (nel solo ambito portuale - art. 1235 Cod. nav.) e quelli infine previsti dalle Leggi speciali (quale il Codice della Strada nella parte in cui le violazioni in esso riportate assumano rilevanza penale).
Nello svolgimento di tali ultime funzioni di polizia il Corpo opera anche per il Ministero dell’Interno, il cui Organo periferico (Prefetto) è l’Autorità deputata a ricevere il «rapporto» di cui all’art. 17 L. 689/81), come di seguito meglio specificato.
Le funzioni di Polizia Stradale sono esercitate normalmente quale "Polizia Amministrativa di Sicurezza" nei modi e nelle forme di cui alla L. 689/81; per le violazioni penali previste dalle medesime leggi sono svolte invece quale attività di Polizia Giudiziaria applicando le forme ed i modi procedurali stabiliti dal Codice di Procedura Penale.
L’attività di Polizia Stradale, quindi, se esercitata quale Polizia Amministrativa (come avviene per gli ordinari controlli) costituisce quindi attività di Polizia preventiva e di sicurezza; se esercitata invece quale Polizia Giudiziaria (come avviene in caso di incidenti con feriti o vittime) concretizza pertanto attività di polizia successiva e repressiva.

La Polizia Stradale, pertanto, assolve sia funzioni di Polizia Amministrativa e di Sicurezza (consistenti nella regolazione del traffico, nella rilevazioni di incidenti, nell’accertamento della violazioni) che di Polizia Giudiziaria, la quale ultima si attiva automaticamente sia nella fase di accertamento delle violazioni al C.d.S. qualificate come reato (ad esempio, guida in stato di ebbrezza), sia qualora, a seguito di accertamento effettuato in via amministrativa, vengano accertati fatti penalmente rilevanti (ad esempio, lesioni o decessi a seguito di incidente stradale).
In quest’ultimo caso il personale preposto ad operare dovrà procedere – a norma dell’art. 220 C.d.S. – secondo le norme del Codice di Procedura Penale, in primis effettuando gli accertamenti e le indagini previste, e riferendo quindi senza indugio al P.M. competente (art. 347 C.P.P.).