Le modifiche al Codice dell'ambiente

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L'articolo 1 della legge n. 68 del 2015 interviene anche sul Codice dell'ambiente (D. Lgs. 152/2006).

  • In particolare, il comma 9 introduce nel Codice dell'ambiente un procedimento per l'estinzione delle contravvenzioni previste dal Codice - con una parte VI-bis (artt. da 318-bis a 318-octies del d.lgs. n. 152 del 2006) –  collegato all'adempimento da parte del responsabile della violazione sia di una serie di prescrizioni sia al pagamento di una somma di denaro. Si tratta delle violazioni che non abbiano cagionato né danno né pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.
  • In particolare, mentre l'art. 318-bis precisa l'ambito applicativo della disciplina alle contravvenzioni previste dal Codice dell'ambiente, l'art. 318-ter riguarda le prescrizioni da impartire al contravventore. Si prevede che spetti all'organo di vigilanza (o alla polizia giudiziaria) impartire al contravventore le prescrizioni necessarie all'eliminazione (più correttamente: all'estinzione, cfr. art. 318-septies) della contravvenzione, fissando un termine per la regolarizzazione non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario; solo in presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore sarà possibile una proroga del termine di adempimento, comunque non superiore a sei mesi (il testo approvato dalla Camera ammetteva una proroga semestrale per la particolare complessità e oggettiva difficoltà dell'adempimento, più una eventuale ulteriore proroga di sei mesi se l'inadempimento dipendeva da circostanze non imputabili al contravventore). La norma precisa la necessità dell'asseverazione tecnica di tale prescrizione da parte dell'ente competente in materia nonché la necessità che un'eventuale proroga di sei mesi sia concessa al contravventore solo per specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determino un ritardo nell'adempimento. Nell'ipotesi in cui il reo operi al servizio di un ente, si prevede un obbligo di notifica-comunicazione della prescrizione anche al rappresentante legale dell'ente stesso.
  • L'art. 318-quater concerne la verifica dell'adempimento e l'irrogazione della sanzione, entro termini specificamente determinati, attraverso una scansionata serie di fasi procedimentali.
  • L'art. 318-quinquies prevede obblighi di comunicazione da parte del PM, che abbia in qualsiasi modo notizia della contravvenzione, all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria, per consentire di imporre le prescrizioni ed effettuare le relative verifiche sull'adempimento. In tali ipotesi, l'organo di vigilanza e la polizia giudiziaria debbono, senza ritardo, relazionare il PM della propria attività. Il procedimento rimane sospeso fino a quando il PM non riceva notizia dell'adempimento o meno della prescrizione.
  • L'art. 318-sexies stabilisce che i termini di sospensione del procedimento penale relativo alla contravvenzione decorrono dalla iscrizione nella notizia di reato nel relativo registro fino al momento del ricevimento da parte dell'autorità requirente della comunicazione dell'avvenuto adempimento della prescrizione. Si prevede, tuttavia, che la sospensione, oltre a non impedire l'eventuale archiviazione, non preclude l'adozione di atti d'indagine e il sequestro preventivo.
  • L'art. 318-septies prevede l'estinzione della contravvenzione a seguito sia del buon esito della prescrizione che del pagamento della sanzione amministrativa. All'estinzione consegue l'archiviazione del procedimento da parte del PM. La disposizione configura, infine, l'ipotesi di adempimento tardivo o con modalità diverse della prescrizione, facendone derivare la possibile applicazione di un'oblazione ridotta.
  • L'art. 318-octies reca infine una norma transitoria secondo cui la nuova disciplina per l'estinzione delle contravvenzioni non si applica ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.
  • L'articolo 1comma 3, della legge n. 68 del 2015 modifica l'art. 260 del Codice dell'ambiente, relativo alla fattispecie di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, per prevedere, in caso di commissione del reato, la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che ne costituiscono il prodotto, salvo che appartengano a persone estranee e, quando la stessa non sia possibile, anche la c.d. confisca allargata, ovvero la confisca di beni di valore equivalente di cui il condannato abbia la disponibilità anche indirettamente o per interposta persona.
  • Il comma 4 modifica l'art. 12-sexies del cosiddetto decreto Scotti-Martelli (D.L. 306/1992, convertito dalla L. 356/1992) aggiungendo anche il disastro ambientale (art. 452-quater) e l'associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati ambientali (art. 452-octies) al catalogo dei delitti per i quali è consentita la confisca di valori ingiustificati.
  • L'articolo 1, comma 7  integra la formulazione dell'art. 118-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (in materia di coordinamento delle indagini) prevedendo specifici obblighi di comunicazione in capo al pubblico ministero che procede ad indagini su alcuni reati ambientali.Oltre che quando procede per i reati di grave allarme sociale di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p., Il PM dovrà dare notizia al PG presso la Corte d'appello (ed ora anche all'Agenzia delle Entrate) delle indagini in corso per i delitti di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività ed attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Analogo obbligo informativo a carico del PM procedente viene previsto sia per le indagini per i citati reati ambientali nonché per il delitto di cui all'art. 260 del D.lgs. 152/2006 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti). Per quanto riguarda gli obblighi informativi in capo al PM, si ricorda che l'art. 1, comma 73, della legge n. 103 del 2017    è intervenuto sull'art. 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, concernente le informazioni sull'azione penale relativa ai reati ambientali, precisando che, quando esercita l'azione penale per i reati previsti dal codice dell'ambiente ovvero per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali comportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente, il PM - nell'informare il Ministero dell'ambiente e la Regione interessata - deve dare notizia dell'imputazione.