Regime sanzionatorio

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Il regime sanzionatorio per le violazioni alle disposizioni in materia di pesca sportiva/ricreativa del Tonno rosso (Thunnus thynnus), è stabilito dalle pertinenti disposizioni di cui al vigente D.Lgs. n. 4/2012.

► Art. 11, comma 10 lettera a): Violare le norme vigenti relative all’esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea

  • Sanzione principale: sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro di cui all’art. 11 comma 10, Dlgs. n. 4/2012.
  • Sanzione accessoria di cui all’art. 12 comma 1 D.lgs. n. 4/2012):
  1. confisca del pescato;
  2. confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore.

► Art. 11, comma 11 lettera b) - Nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente dal pescatore sportivo, ricreativo o subacqueo sia superiore a 5 kg, fatto salvo il caso in cui tra le catture vi sia un singolo pesce di peso superiore ai 5 kg.

  • Sanzione principale: sanzione amministrativa pecuniaria di cui agli artt. 11 comma 11 e 12 Dlgs. n. 4/2012:

      per quantitativi     > 5kg   <10 kg       da 1.000 a 6.000 euro

                                  > 10kg <50 kg       da 4.000 a 24.000 euro

                                  > 50kg                   da 24.000 a 100.000 euro

 

  • Sanzione accessoria di cui all’art. 12 comma 1 D.lgs. n. 4/2012:
  1. confisca del pescato;
  2. confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore.