Regime sanzionatorio
Il regime sanzionatorio per le violazioni alle disposizioni in materia di pesca sportiva/ricreativa del Tonno rosso (Thunnus thynnus), è stabilito dalle pertinenti disposizioni di cui al vigente D.Lgs. n. 4/2012.
► Art. 11, comma 10 lettera a): Violare le norme vigenti relative all’esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea
- Sanzione principale: sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro di cui all’art. 11 comma 10, Dlgs. n. 4/2012.
- Sanzione accessoria di cui all’art. 12 comma 1 D.lgs. n. 4/2012):
- confisca del pescato;
- confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore.
► Art. 11, comma 11 lettera b) - Nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente dal pescatore sportivo, ricreativo o subacqueo sia superiore a 5 kg, fatto salvo il caso in cui tra le catture vi sia un singolo pesce di peso superiore ai 5 kg.
- Sanzione principale: sanzione amministrativa pecuniaria di cui agli artt. 11 comma 11 e 12 Dlgs. n. 4/2012:
per quantitativi > 5kg <10 kg da 1.000 a 6.000 euro
> 10kg <50 kg da 4.000 a 24.000 euro
> 50kg da 24.000 a 100.000 euro
- Sanzione accessoria di cui all’art. 12 comma 1 D.lgs. n. 4/2012:
- confisca del pescato;
- confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore.