Le funzioni dei Comandanti di Corpo nel quadro dell'attività di polizia giudiziaria militare

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L’argomento di maggiore interesse, ai fini del presente lavoro, è quello delle potestà del “Comandante di Corpo” nel quadro delle attività di polizia giudiziaria militare. L’art. 57 c.p.p., dopo aver individuato, ai commi 1 e 2, una serie di soggetti che sono Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria, al comma 3 dispone che «sono altresì Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del “servizio” cui sono destinate e secondo le rispettive “attribuzioni”, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’art. 55 c.p.p.».

Tra le molteplici ipotesi in cui leggi e regolamenti attribuiscono a determinati soggetti le funzioni di polizia giudiziaria, l’art. 301 c.p.m.p. (in linea con quanto previsto dall'art. 57, n. 3, del c.p.p.) stabilisce che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria, per i reati soggetti alla “giurisdizione militare”, oltre agli Ufficiali di polizia giudiziaria indicati nel Codice di procedura penale, e con priorità su questi, i Comandanti di corpo, di distaccamento o di posto delle varie Forze Armate.

La nozione di "Corpo" si ricava dall'art. 726 del R.D.M.. "Distaccamento" è unità minore (rispetto al corpo), separata permanentemente o temporaneamente dalla sede del comando di corpo dal quale dipende. "Posto" è il luogo determinato, isolato e distanziato dalla sede del comando da cui dipende, dove un certo numero di militari è stato assegnato per l'espletamento di un compito di servizio (posto di guardia di un deposito di munizioni, posto di blocco, ecc.). Ne consegue che il comandante del posto (anche se sottufficiale, graduato o soldato) esercita, per legge, le “funzioni di polizia giudiziaria militare”.

E’ da segnalare, per completezza, il disposto dell'art. 36 comma. 4, del R.D.M.: ogni militare, richiestone anche verbalmente da appartenenti alla polizia giudiziaria, deve prestare loro il proprio concorso. 

  • In questa ottica, ad esempio, possono essere Comandanti di corpo gli Ufficiali superiori o Ufficiali generali al comando di Reggimenti, Battaglioni distaccati/autonomi, Distretti militari, Depositi territoriali, Regioni territoriali, unità navali, stormi aeronautici, ecc., tenuto presente che sono i vertici delle Forze Armate i Comandi Generali che stabiliscono nel loro ambito quali comandi sono Comandi di corpo e quali ufficiali hanno le attribuzioni del Comandante di corpo. 

La nostra attenzione, peraltro, si estenderà anche ad istituti di particolare rilievo,  connessi  con tali  attività,  come  la “richiesta di procedimento”,  che  si configura quale atto amministrativo con “valenza giudiziaria”, nell’ambito delle potestà disciplinari e correttive del Comandante di Corpo.

Ciò premesso, si evidenzia che non si può parlare delle potestà del Comandante di Corpo, se prima non viene inquadrato nella giusta ottica il concetto di “responsabilità”.