Le fasi del reato doloso

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I requisiti della idoneità e della univocità degli atti richiesti dalla legge per la configurabilità del «tentativo», devono essere necessariamente presenti entrambi e non possono essere alternativi. Non è sempre facile stabilire quando si è in presenza di un reato tentato (o tentativo). Prima della consumazione (o dell’inizio di essa nei reati permanenti), la commissione del reato (doloso) è infatti normalmente preceduta da una «sequenza articolata di atti»: tali atti, però, possono dar luogo al tentativo solo quando si collocano in una determinata "fase del procedimento criminoso" ed hanno determinate caratteristiche.

Tipicamente la commissione di un reato si articola nella:

  1. fase di ideazione (nei reati dolosi)
  2. fase di preparazione
  3. fase di esecuzione

La «fase di ideazione» è quella che si svolge nella mente dell’autore del fatto e consiste nel concepire il proposito criminoso e nel decidere di realizzarlo. E’ riscontrabile solo nei reati dolosi.
Se alla risoluzione di commettere il reato, non segue la sua concreta realizzazione, il soggetto non è punibile. Al più, potrà essere sottoposto ad una misura di sicurezza quando la risoluzione consiste in un accordo con altre persone per commettere un reato (art. 115 c.p.).

La «fase di preparazione» è quella caratterizzata dalla predisposizione dei mezzi e dalla ricerca delle occasioni.

La «fase di esecuzione», infine, è quella della realizzazione del progetto criminoso. Il suo epilogo è rappresentato dalla «consumazione».

Il tentativo si colloca tra la fase della preparazione e quella dell’esecuzione.

Da un punto di vista sostanziale, il delitto tentato ha dunque un più basso livello di offensività rispetto al delitto consumato ed è perciò punito meno severamente.

  • Ad esempio, quando si tratta di un delitto tentato, la pena è: non inferiore a 12 anni di reclusione se, per il delitto consumato, è quella dell’ergastolo; diminuita da un terzo a due terzi se, per il delitto consumato, è prevista una pena diversa da quella dell’ergastolo.

Si pensi, allora, a un delitto punito da 3 a 12 anni di reclusione: se si tratta di delitto solo tentato, la pena potrà variare da 1 anno (massima diminuzione nel minimo) a 8 anni di reclusione (minima diminuzione nel massimo).

 

 

Va ricordato, che il tentativo non è compatibile con tutti i reati. La legge punisce il tentativo solo rispetto ai "delitti dolosi" (non anche rispetto a quelli colposi ed alle contravvenzioni), in quanto richiede il compimento di “atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere il delitto” e con pene ovviamente minori rispetto a quelle previste per il delitto consumato.
Il tentativo non è poi compatibile con i delitti di attentato. In questi, infatti, vi è un’anticipazione della soglia della punibilità e gli atti idonei ed univoci che negli altri reati consentono la configurabilità del delitto tentato integrano qui il reato consumato.

Riassumendo:

Il tentativo non è compatibile:

  1. con le contravvenzioni;
  2. con i delitti colposi (la direzione univoca degli atti è incompatibile con un atteggiamento solo colposo: che prescinde cioè dalla volontà della condotta e dell’evento);
  3. con i delitti di attentato (essendo reati a consumazione anticipata vi è una anticipazione della soglia della punibilità e quindi gli “atti idonei ed univoci” che negli altri reati configurano il delitto tentato integrano qui il reato consumato).