Individuazione dell'istituto

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L’espletamento dei servizi di Polizia Stradale per il personale del Corpo è disciplinato dall’art. 12, lett. f) del D.lgs 30.04.92, n° 285 (Nuovo Codice della Strada), sebbene le limitazioni all’ambito portuale poste dall’art. 6, comma 7° della medesima norma appaiono antitetiche rispetto alle attribuzioni del personale appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato o di Enti locali, anche rivestente qualifiche funzionali inferiori, (ad esempio, cantonieri, dipendenti ANAS, ecc.) in possesso della medesima abilitazione ottenuta, ai sensi del D.M. 21.02.96, previo superamento dello stesso “corso” previsto dal D.P.R. 16.12.92, n° 495 (Reg. Es. C.d.S.) come modificato dal D.P.R. 16.09.96, n° 610.
Appare opportuno rilevare al riguardo come, sebbene il Pubblico Ufficiale abilitato all’espletamento di tali servizi ha la facoltà di derogare, giusta art. 177 C.d.S., ai divieti ed obblighi in materia di circolazione stradale, tale facoltà non esime comunque dall’obbligo di una guida improntata alle regole di comune prudenza e diligenza, dovendo in caso contrario, qualora a causa di ciò dovesse verificarsi un incidente, rispondere delle conseguenze patrimoniali dello stesso per ipotesi di danno erariale[1] .

  • I “Servizi di Polizia Stradale” sono definiti dall’art. 11 C.d.S. e costituiscono, rispettivamente, in :
  1. Accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale
  2. Rilevazione degli incidenti stradali
  3. Predisposizione e d’esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico
  4. Scorta per la sicurezza della circolazione
  5. Tutela e controllo sull’uso della strada

Inoltre, in materia di reati connessi alla circolazione stradale, la Cassazione ha confermato l’attribuzione dei compiti di accertamento e prevenzione di tali reati anche agli “altri Ufficiali ed Agenti di P.G.[2], stabilendo altresì la legittimità dell’azione penale qualora “la contestazione della violazione sia seguita da successivo rapporto all’Organo di polizia stradale competente per l’esecuzione dei necessari accertamenti”, dal che si può desumere un obbligo di riferire la violazione (il fatto) all’Organo competente alla relativa contestazione[3] .
Rilevasi tuttavia come, mentre l’accertamento e la repressione di ogni violazione penale ed amministrativa, punita quest’ultima ai sensi della L. 689/81, spetta genericamente ad ogni Ufficiale ed Agente di P.G. giusta art. 13 della stessa Legge, l’accertamento e la repressione delle violazioni al C.d.S. spetta esclusivamente ai soggetti indicati dall’art. 12 C.d.S.
In relazione a quanto sopra, sorge il problema di reprimere le violazioni al C.d.S. commesse in ambito portuale ed accertate “incidenter tantum” dal personale delle Capitanereie di porto che non possegga tuttavia l’abilitazione di cui all’art. 23 Reg. Es. C.d.S.

A tal proposito, può farsi ricorso all’istituto dell’analogia, e segnatamente al disposto degli artt.14, comma 2° lett. b) e 192, commi 5° e 6° C.d.S. così come richiamato dall’art. 22, comma 4° Reg. Es. C.d.S., che espressamente prevedono che “il personale militare di cui all’art. 12, comma 4° (scorta ai convogli) segnala agli Organi di cui al comma 1 (le Forze di Polizia) le infrazioni di chiunque non abbia ottemperato gli ordini impartiti dal personale militare suddetto”.
Tale considerazione è stata del resto recepita dal Comando Generale del Corpo che con la Circolare n° 82/4216 del 04.02.93 prevede l’invio del processo verbale di accertamento (che fa piena prova fino a querela di falso) ad una Forza di Polizia (come indicata dal comma 1° dell’art.12 C.d.S.) per la successiva contestazione da parte dell’Organo competente.
Si evidenzia tuttavia che – poiché la Capitaneria di Porto dispone comunque di personale abilitato ex art. 23, normalmente sarà lo stesso Comando cui appartiene il militare accertatore ad effettuare la prevista contestazione.
Quanto sopra a maggior ragione se il fatto accertato risulta penalmente sanzionabile (ad esempio, guida in stato di ebbrezza), in quanto l’obbligo di informativa di cui all’art. 1236 Cod. Nav. (la cui omissione è sanzionata con la denuncia di cui all’art. 361 c.p.), costituisce comunque atto dovuto, e ciò anche in funzione del disposto dell’art. 81 Cod. Nav. in materia di compiti e funzioni di P.S. esercitati in via surrogatoria dall’Autorità Marittima, nel caso di specie in esplicazione dei servizi di Polizia Stradale, e ciò al fine del normale svolgimento del traffico veicolare, onde permettere l’ordinato svolgimento delle operazioni portuali.
Al riguardo appare opportuno richiamare la Circolare n° 1729 del Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Trento, che ha stabilito come – su conforme parere del Ministero dell’Interno (vedasi Circolare del 02.12.04 di Mininterno) – la modulistica utilizzata per le contestazioni e per le sanzioni amministrative al C.d.S. – di cui all’art. 383 - non è utilizzabile: in tale ipotesi infatti – in applicazione del disposto dell’art. 220 C.d.S. – devono trovare applicazione le disposizioni di cui all’art. 347 c.p.p. che impongono all’organo accertatore di documentare le attività di indagine compiuta secondo le forme e le modalità indicate dal Codice di Procedura Penale.
Per quanto concerne invece le aree portuali, la violazione di una Ordinanza emanata ex art. 59 Reg. Es. Cod. nav. in materia di circolazione deve essere perseguita ai sensi dell’art.1174, comma 2° Cod. Nav., e ciò in virtù del sopra citato principio di specialità di cui all’art. 9, comma 1° L. 689/81, atteso che il provvedimento che si assume violato è finalizzato a garantire la sicurezza delle attività portuali in una zona che “strictu sensu” costituisce il “porto”.
Per completezza di informazione deve citarsi infine una particolare forma di regolamentazione della circolazione stradale - per motivi tuttavia esclusivamente di Polizia Giudiziaria oltre che di Pubblica Sicurezza e non ai fini della regolamentazione del traffico - quando viene sospesa la circolazione di persone e veicoli durante le operazioni di ricerca di latitanti,di armi o esplosivi su edifici o blocchi di edifici (art. 25 bis comma 2° D.L. 08.06.92, n° 306 convertito in L. 07.08.92, n°25.

 

 


[1] Corte dei Conti – Sez. Veneto – Sent. n° 968 del 19.09.08

[2] Cass. Pen., Sez. VI°, 29.03.71

[3] Cass. Pen., Sez. IV° - 06.06.61