Tassa di concessione governativa

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L’ultima parte del documento è caratterizzata, oltre che dagli “Estremi del bollettino di c/c postale di versamento della tassa di concessione governativa”, anche dalla “Data del rilascio” e dalla “Firma dell’Autorità competente”.

All’annotazione degli estremi del bollettino di c/c postale, della data di versamento della tassa e dell’ufficio postale dove la tassa è stata versata, provvede direttamente l’Ufficio ove l’unità è iscritta.
Non coincidendo la validità della Licenza (otto anni dalla data di rilascio) e la validità della tassa di concessione governativa (otto anni dal versamento), salvo il caso di primo rilascio per nuova nave, è stato necessario prevedere in questo campo della Licenza più di un rigo per consentire all’Autorità marittima di annotarne gli estremi dei diversi bollettini di c/c postale.

 



Nuova procedura:

  1. E’ necessario far coincidere la validità della Licenza con la validità della tassa di concessione governativa, per cui nel caso del rilascio di una nuova Licenza per intervenute variazioni non si dovrà procedere ad un nuovo versamento. Le righe previste per gli estremi di pagamento saranno utilizzate, pertanto, in caso di versamenti effettuati con due o più bollettini.
  2. La data di rilascio della Licenza dovrà essere espressamente riportata in quanto, per i motivi di cui al punto precedente, non potrà più essere collegata alla data del rilascio.
  3. Il versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere effettuato nei trenta giorni che precedono la scadenza in modo da consentire il rilascio del nuovo titolo in tempo utile. La validità della Licenza rinnovata è comunque fissata in otto anni dalla data di scadenza indipendentemente dalla data del versamento della tassa di concessione governativa.
  • Ad esempio, per la Licenza con validità fino al 31 gennaio 2008, il versamento effettuato nel mese di gennaio o successivamente non influenzerà la scadenza del nuovo titolo che avrà validità fino al 31 gennaio 2016.
  1. La data di rilascio della Licenza coincide con la data in cui il titolo viene stampato dalla Capitaneria di porto.
  2. La sottoscrizione del Direttore Generale sarà apposta utilizzando la procedura della firma digitale. Il Capo del Compartimento marittimo ne assevera l’originalità mediante l’apposizione del timbro a secco della Capitaneria di porto nonché del timbro personale debitamente sottoscritto.

In attesa che venga definita la procedura della firma digitale, il Direttore Generale della pesca e dell’acquacoltura, con apposto decreto, delega in via transitoria, ai sensi della legge n. 963/1965 e della legge n. 491/1993, il Capo del compartimento alla sottoscrizione della Licenza di pesca.