Consiglio della Magistratura Militare

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Il Consiglio della Magistratura Militare (C.M.M.), è l'organo di autogoverno della Magistratura militare. Istituito con la Legge n. 561 del 1988 (recante Istituzione del Consiglio della Magistratura Militare, e dal relativo regolamento di attuazione, il D.P.R. 24 marzo 1989 n. 158, recante Norme di attuazione della legge 30 dicembre 1988, n. 561, istitutiva del Consiglio di Magistratura Militare, al fine di uniformare i magistrati militari ai magistrati ordinari, attribuendo al CMM le stesse attribuzioni previste per il Consiglio Superiore della Magistratura), ha per i magistrati militari, le stesse attribuzioni previste per il Consiglio Superiore della Magistratura.

Il C.M.M. è, infatti, competente a deliberare su ogni provvedimento di stato riguardante i magistrati militari e su ogni altra materia ad esso devoluta dalla legge.In particolare, delibera sulle assunzioni della Magistratura Militare, sull'assegnazione di sedi e di funzioni, sui trasferimenti, sulle promozioni, sulle sanzioni disciplinari, sul conferimento ai magistrati militari di incarichi extragiudiziari; esprime pareri e può far proposte al Ministro della Difesa sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie militari e su tutte le materie riguardanti l'organizzazione o il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia militare; dà pareri su disegni di legge concernenti i problemi del settore giudiziario.

Sulle materie di competenza del Consiglio, il Ministro della Difesa può avanzare proposte, proporre osservazioni e può intervenire alle adunanze del Consiglio, quando ne è richiesto dal Presidente o quando lo ritenga opportuno, per fare comunicazioni o per dare chiarimenti. Il Ministro, tuttavia, non può essere presente alle deliberazioni. 

Fanno parte del Consiglio: 

  • il primo presidente della Corte di Cassazione, che lo presiede;
  • 1 Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione, membro di diritto;
  • 4 magistrati militari[1],eletti dai magistrati militari,di cui almeno uno con funzioni di cassazione:
  • un membro laico, scelto d'intesa tra i Presidenti delle due Camere fra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale, che assume le funzioni di Vice Presidente. Il componente estraneo alla magistratura militare non può esercitare attività professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura militare né può esercitare attività professionale nell'interesse o per conto, ovvero contro l'amministrazione militare;

Il Consiglio della Magistratura Militare, dura in carica 4 anni.

 


[1] Per effetto della legge 3 agosto 2009, n. 102 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali"), a decorrere dal 14 novembre 2009, con le prime elezioni per il rinnovo del Consiglio della Magistratura Militare, saranno ridotti a 2 (due) i componenti eletti dai magistrati militari.