Arresto in flagranza

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L’arresto in flagranza viene distinto in «obbligatorio» e «facoltativo»; all’arresto però possono procedere soltanto gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria (il P.M. solo nel caso di reato commesso in udienza).
Gli Ufficiali o gli Agenti di polizia giudiziaria hanno il dovere di arrestare chi è colto nella flagranza dei
reati elencati nell'art. 380 c.p.p. ed hanno la facoltà (rectius: il potere discrezionale) di arrestare chi è colto nella flagranza dei reati elencati nell'art. 381 commi 1 e 2 c.p.p.
L'arresto discrezionale deve essere giustificato «dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto» (art. 381 comma 4 c.p.p.)

  • I presupposti all’arresto sono:
  1. lo stato di flagranza
  2. la commissione di uno dei delitti previsti dagli artt. 380 e 381, arresto obbligatorio e arresto facoltativo: nel caso di arresto facoltativo deve esistere la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

      - gravità del fatto (luogo, causali, danno provocato, mezzi utilizzati, modalità dell’azione);

      - pericolosità del soggetto (precedenti penali, condotta successiva al reato, condotta di vita individuale).

  • In caso di sorpresa in flagranza di un reato perseguibile a querela, l'arresto può essere operato «se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'Ufficiale o all'Agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà» (artt. 380 comma 3 e 381 comma 3 c.p.p.).
  • In particolare  «non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla Polizia Giudiziaria o dal Pubblico Ministero per reati concernenti il contenuto di informazioni o il rifiuto di fornirle» (art. 381 comma 4-bis c.p.p.), così come, in analogo ordine di idee,  «non è consentito l'arresto del testimone in udienza per reati concernenti il contenuto delle deposizione» (art. 476 comma 2 c.p.p.).
  • Nei casi in cui l'arresto è obbligatorio per la Polizia Giudiziaria, lo stesso, sempreché si versi in flagranza di un reato perseguibile di ufficio, e facoltativo per il privato, il quale, se lo esegue, deve consegnare senza ritardo l'arrestato e il corpo del reato alla Polizia Giudiziaria. Questa redige il Verbale della consegna e ne rilascia copia al privato (art. 383 c.p.p.).
  • L'arresto è vietato allorché il soggetto abbia agito in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità (art. 385 c.p.p.).
  • L'arresto in flagranza non è mai obbligatorio per il minore, ma rimesso alla discrezionalità degli Organi di polizia, avuto riguardo alla gravità del fatto, all'età e alla personalità dl minore (art. 16 comma 3 c.p.p.).