Forme e modalità dell'atto di notifica

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Le forme e le modalità della notifica sono previste dalla Legge 890/1982 e dal Codice di Procedura Civile – art. 137 e ss.
Recentemente la Suprema Corte ha statuito come l’effetto delle variazioni anagrafiche ai fini delle notificazioni degli atti è immediata[1].
La notifica deve essere effettuata – quando possibile – immediatamente nei confronti del contravventore (cioè del soggetto responsabile della violazione), mediante consegna allo stesso di copia del relativo verbale.
Qualora non sia possibile la contestazione immediata e contestuale notifica del fatto illecito accertato, le procedure da attuare per una corretta notifica del provvedimento sanzionatorio assumono una importanza fondamentale per la validità della stessa contestazione, in considerazione anche dei termini perentori di notifica a pena di decadenza dalla potestà di legittimamente contestare l’infrazione medesima, nei termini rispettivamente previsti dall’art. 14 della L. 689/81 (90 giorni) e dall’art. 201 del D.lgs. 285/92 (C.d.S.) (150 giorni).

L’eventuale "difetto di notifica" comporta la possibilità per l’interessato di adire in giudizio per l’esercizio del mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori[2].
Si rilevi peraltro come – in specie per le violazioni al Codice della strada – la notifica del fatto contestato può essere legittimamente effettuata anche successivamente, qualora la complessità degli accertamenti non consenta una ricostruzione immediata della dinamica dei fatti e quindi una immediata contestazione delle violazioni al contravventore[3].

  • La notifica può essere eseguita (casi più frequenti):
  1. presso il domicilio del contravventore
  2. a mezzo affissione albo pretorio
  3. a mezzo servizio postale
  4. a mezzo di funzionario dell’amministrazione

 

 


[1] Cass. Civ. – Sez. Tributaria – Sent. N° 26542 del 05.11.08

[2] Cass. a Sezioni Unite – Sentenza n° 562 del 10.08.2000.

[3] Cass. Civ. – Sez.II^ - Sent. n° 7131 del 17.03.08