Adempimenti e regole da osservare

Versione stampabileVersione stampabile
  • L'Agente accertatore deve:
  1. Formare un numero di copie conformi uguale a quello dei destinatari con l’aggiunta di una copia che deve fungere da originale;
  2. la relata di notifica va apposta, possibilmente, in calce o sul retro dell’ atto o sul foglio aggiunto con il timbro tondo dell’ufficio apposto sulla giuntura dei fogli;
  3. di ogni notificazione effettuata fare attestazione, mediante relazione datata e sottoscritta dall’Ufficiale o dall’Agente di polizia giudiziaria sull’originale dell’atto e sulla copia che viene consegnata (art. 148, comma 1 c.p.c.);
  4. se l’atto viene consegnato al portiere o a un vicino di casa, la relata di notifica deve essere sottoscritta anche da questi (art. 139, comma 4 c.p.c);
  5. sulla relazione di notifica devono essere indicati: la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche anche anagrafiche fatte, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario (art. 148, comma 2 c.p.c.).
  • Modalità di esecuzione della notificazione:

    La notificazione deve essere eseguita:

  1. mediante consegna della copia nelle mani del destinatario ovunque si trovi (art. 138, comma 1 c.p.c.), se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, bisogna darne atto alla relazione e alla notificazione si considera fatta a mani proprie (art. 138, comma 2 c.p.c.);
  2. se la consegna non è possibile a mani del destinatario, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ ufficio o esercita l’ industria o il commercio (art. 139 c.p.c.),
  3. se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, copia dell’ atto viene consegnata ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o l’azienda, purché non minore di quattordici anni e non palesemente incapace (art. 139, comma 2 c.p.c.);
  4. in mancanza delle persone suddette, la copia è consegnata al portiere dello stabile dov’è l’abilitazione, l’ufficio o l’azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla (art. 139, comma 3 c.p.c.); il portiere o il vicino di casa deve sottoscrivere l’ originale e della consegna deve essere data notizia al destinatario dell’atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (art. 139, comma 4 c.p.c.);
  5. se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l’atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci (art. 139, comma 5 c.p.c.);
  6. quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio osservando, in quanto possibile, le disposizioni precedenti (art. 139, comma 6 c.p.c.);
  7. se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone suddette, la copia dell’atto da notificare deve essere depositata nella “casa del comune” dove la notificazione deve eseguirsi affiggendo avviso di deposito alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario dandogliene notizia per raccomandata con avviso di ricevimento (art. 140 c.p.c.);
  8. se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non è stato nominato procuratore, la notificazione si esegue mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale (vedi modello N. 3) dell’ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario o mediante affissione di altra copia nell’albo dell’ufficio giudiziario davanti alla quale si procede (art. 143, comma 1 c.p.c.).