Le unità navali del Corpo delle Capitanerie di porto

Versione stampabileVersione stampabile

Si è posto il problema se le unità navali delle Capitanerie di porto e delle Forze di Polizia possano essere considerate "navi da guerra" ai fini dell'inchiesta di bandiera di cui all'art. 22, lettera c) della Convenzione di Montego Bay del 1982.

  • Riferimenti all'espressione “navi da guerra” nell'ordinamento giuridico italiano si rinvengono:
  1. nel R.D. 24 agosto 1933, n. 2433 che detta che detta «Norme concernenti l’accesso in tempo di pace di navi da guerra estere nelle acque territoriali dello Stato» il cui articolo 2 definisce “nave da guerra” non solo quella designata come tale nella comune accezione del termine, ma anche ogni nave di qualunque specie battente bandiera da guerra e sia adibita al servizio dello Stato;
  2. nel R. D. 8 luglio 1938, n. 1415 «Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralità» il cui “Allegato A” - Legge di Guerra nel disciplinare istituti che trovano applicazione solo in tempo di guerra chiarisce che soggetti legittimati a compiere operazioni belliche sono le Forze Armate dello Stato.

Appartenqono a tali Forze (articolo 26. n. 1 R.D. in esame) «….i militari del Regio Esercito, della Regia Marina, della Regia Aeronautica, della Regia Guardia di Finanza, ecc. »
In particolare, per quanto concerne la guerra marittima, tali soggetti, come è stabilito dall'articolo 132, sono le navi da guerra (articolo 133) e le navi mercantili trasformate in navi da guerra (articolo 134) .

Le prime a loro volta sono definite come «navi comandate ed equipaggiate da personale militare o militarizzato, iscritte nelle liste del naviglio da guerra e che legittimano la propria qualità mediante i segni distintivi adottati. a questo fine, dallo Stato cui appartengono».
Ulteriori riferimenti, per le unità navali della Guardia di Finanza, sono contenuti nella
Legge 13 dicembre 1956 n. 1409 che detta disposizioni per la vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando di tabacchi, i cui articoli 5 e 6 rinviano, per l'aspetto sanzionatorio, nel caso di rifiuto dì obbedienza alle intimazioni del Naviglio in esame o di resistenza o violenza contro lo stesso, agli articoli 1099 e 1100 del Codice della Navigazione che prevedono rispettivamente il delitto di «rifiuto di obbedienza e di resistenza o violenza contro nave da guerra».

Dopo quanto esposto, si può ritenere, non esista alcun dubbio sul fatto che le unità navali dei "Carabinieri", della "Capitaneria di Porto" e della "Guardia di Finanza" siano da considerare «navi da guerra».

Infatti, sia in pace che in guerra:

  1. il personale imbarcato è "militare" e, ai sensi dell'articolo 2 del Codice Penale Militare. di Pace, è soggetto alla giurisdizione penale militare;
  2. le unità sono iscritte nei "Ruoli Speciali del Naviglio militare dello Stato" (art. 1 D.P.R. 31 dicembre 1973, n. 1199) e battono "bandiera di guerra" (art. 5 D.M.D. 19 agosto 1978, che dispone per tali unità l'obbligo di alzare in navigazione a bandiera navale militare).

Alla stessa conclusione non è possibile pervenire per le unità navali della "Polizia di Stato" in quanto, in applicazione della «Legge 10 aprile 1981, n. 121 - Nuovo Ordinamento della Amministrazione della pubblica Sicurezza»:

  1. il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, che aveva status militare, è stato disciolto (articolo 23 legge citata);
  2. il personale appartenente a detta Amministrazione è ora soggetto alla giurisdizione penale dell' Autorità giudiziaria ordinaria (articola 71) e ad esso si applicano le disposizioni della legge di riforma e, in quanto applicabili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato.

Ma ai nostri fini non possiamo non tenere conto, per determinare il contenuto delle regole dettate dalla Convenzione di Ginevra sull’alto mare (art. 8 para. 2), che definisce nave da guerra:

  1. una nave appartenente alle forze navali di uno Stato: tale requisito sussiste per le unità navali in esame (art. 1 del D.P .R. n. 1199/1973);
  2. una nave portante i segni esteriori che distinguono le navi da guerra della sua nazionalità: anche questo requisito è rispettato (articolo 5 del D.M.D. 19 agosto 1978;
  3. una nave posta sotto il comando di un ufficiale debitamente autorizzato dall’ Autorità di Governo ed il cui nome figura nelle lista della Marina Militare.

Questa condizione:

  • risulta soddisfatte in toto per unità navale della "Capitaneria di Porto" quando posta al comando di un "Ufficiale" (gli Ufficiali della Capitaneria di Porto, com'è noto, sono compresi nello stesso Ruolo degli Ufficiali degli altri Corpi della Marina Militare);
  • risulta soddisfatta in parte per unità navale della "Guardia di Finanza " quando posta al comando operativo di un "Ufficiale", il quale è iscritto nei «Ruoli» degli ufficiali del Corpo e non nella «Navy List»
  • non risulta soddisfatta per nessuna delle unità in esame quando poste al comando di "Sottufficiali";
  • equipaggiata con personale soggetto alle regole della disciplina militare: anche questa condizione è soddisfatta.

A conclusione di quanto precede si può affermare che tali unità possano essere considerate:

  1. navi da guerra anche agli effetti convenzionali, quando poste sotto il comando (anche solo operativo) di un "Ufficiale" a ciò debitamente autorizzato, pur svolgendo esse funzioni di polizia in generale, di polizia doganale in particolare e con attribuzioni di guerra;
  2. navi da guerra come sopra specificato e quindi legittimate a svolgere attività di polizia sulle navi mercantili nazionali in corso di navigazione marittima ai sensi dell'articolo 200 del Codice della Navigazione, ma non a condurre l'inchiesta di bandiere ai sensi dell'articolo 22, para 1). lettere a), b) e c) della Convenzione in esame quando poste sotto il comando di un "Sottufficiale".

 Mv/CP 2083 - La Maddalena