Contestazione e notificazione

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In via principale, lart. 14 della legge 689/81 prescrive che in caso di accertamento di violazione amministrativa, si debba procedere se possibile, «immediatamente» alla contestazione, sia al trasgressore che alla eventuale persona obbligata in solido.

Con il termine di «contestazione» si indica l'attività diretta ad informare il trasgressore e l'obbligato in solido del fatto illecito.

Lo scopo della norma è, prima di tutto, quello di consentire all'interessato una «efficace difesa».

Le violazioni amministrative, infatti, consistono nella stragrande maggioranza in comportamenti (azioni od omissioni) istantanei, privi di evento, per cui il trasgressore a volte, quando ha agito senza dolo, non si rende conto nemmeno di aver commesso il fatto illecito, ed in ogni caso non ne conserva il ricordo che per brevissimo tempo.

La legge prevede due forme di contestazione:

  1. quella «immediata o personale»;
  2. quella «differita o per notificazione».

La contestazione ha importanza fondamentale, perché con questo atto la Pubblica amministrazione partecipa al trasgressore la sua pretesa di pagamento di una somma in denaro a titolo di sanzione per un illecito, e instaura il necessario contraddittorio.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto (art. 14 L. 689/81).

È censurabile l'operato dell'accertatore che, pur potendo effettuare la contestazione immediata, la omette, e provvede in un secondo tempo alla notifica; ma gravemente scorretta ci sembra anche la prassi secondo la quale, avvenuta la contestazione, l'accertatore si limita a prendere nota delle generalità del trasgressore per inviargli in un secondo tempo il Verbale di notificazione a domicilio, ponendo a suo carico le relative spese.

L'omissione della contestazione, anche se sanabile con la successiva notificazione, non è comunque priva di conseguenze per l'accertatore, il quale potrà andare incontro a sanzioni disciplinari e, se ha agito con dolo, anche a procedimento penale, per «omissioni di atti d'ufficio» o perfino, a seconda dei casi, per «falsità ideologica».