La giurisdizione penale e i suoi Organi

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La «giurisdizione penale» è il potere attribuito a determinati Organi dello Stato (Giudici penali) di accertare, secondo regole e garanzie ben brecise (procedimento o processo penale) se un determinato fatto commesso da un uomo (c.d. fattispecie concreta) corrisponde o meno alla sua previsione generale (c.d. fattispecie astratta) contenuta in una legge penale. In una legge, cioè, che precede, per cho commette quel fatto (reato) un particolare tipo di sanzione (ergastolo, reclusione e/o multa; arresto e/o ammenda), detta, appunto, sanzione penale o pena.
Le leggi, infatti, contengono disposizioni generali ed astratte, dettate, cioè, per qualunque persona e per qualunque caso. Pertanto, quando si verifica la concreta violazione di una norma penale, è compito della giurisdizione penale accertare se l’imputato ha commesso o meno quel determinato reato e, in caso di accertamento positivo, applicargli la relartiva sanzione tenendo conto delle particolari modalità con le quali il reato è stato realizzato.
Il Giudice può esercitare la funzione giurisdizionale solo se un Organo dello Stato (
Pubblico Ministero) gli formula la richiesta di decidere su una accusa (imputazione) mossa a carico di un soggetto (imputato). E’ mediante tale richiesta che il Pubblico Ministero esercita l’azione penale.
Il Pubblico Ministero deve esercitare l’azione penale quando, al termine delle indagini preliminari, svolte con l’ausilio della Polizia Giudiziaria, ritiene di aver acquisito "elementi idonei" a sostenere l’accusa di fronte al Giudice.

Sia il Giudice che il Pubblico Ministero fanno parte della «Magistratura» . Istituzionalmente ha competenza in materia di reati e si ripartisce:

  1. Magistratura «inquirente/requirente» di cui fanno parete tutti i Pubbici Ministeri;
  2. Magistratura «giudicante» di cui fanno parte tutti i Giudici di carriera.

Il "Procuratore della Repubblica presso il Giudice unico" (=Tribunale ordinario) rappresenta la magistratura «inquirente», e cioè quella che inizia e conduce le indagini. Questo organo è il “dirigente” della Polizia Giudiziaria nel territorio di sua competenza. A lui la Polizia Giudiziaria deve inviare le “segnalazioni” e al medesimo il privato cittadino può indirizzare una denuncia o una segnalazione per illeciti penali (=reati).
Il nostro ordinamento giuridico prevede «tre gradi di giudizio», nel cui contesto si sviluppa uno schema processuale unitario: un Organo che esercita la pubblica accusa (
funzione requirente) nei confronti di un difensore (avvocato); il tutto davanti ad un Organo imparziale e terzo che viene definito organo giudicante che emetterà una sentenza di condanna o di assoluzione.

Il Giudizio di primo grado

In primo grado esistono un organo «requirente» e un organo «giudicante».

Un "Procuratore della Repubblica presso il Giudice unico" (Dlgs. N. 51/98)[1] eserciterà la pubblica accusa presso il "Tribunale giudicante" – il quale fungerà, a seconda dei casi, da organo di giudizio monocratico o collegiale.
Un «organo speciale» insediato presso ogni Tribunale formato da sei giudici popolari e da due giudici togati si chiama "
Corte d’assise" e giudica su reati di massima gravità come ad esempio l’omicidio volontario.

Una distinzione selettiva, che corrisponde più o meno concettualmente a gradi di gravità dei reati, fa si che alcuni illeciti penali siano sanciti come di competenza del Tribunale in «composizione monocratica» (meno gravi, più frequenti) altri del Tribunale in «composizione collegiale» (più gravi).

Il Tribunale in composizione monocratica (un solo Giudice) giudica reati di "facile accertamento" e per lo più quelli punibili con la "pena della reclusione non superiore ai 10 anni".

  • Ad esempio, il furto, il traffico di stupefacenti

Il Tribunale in composizione collegiale (tre giudici: un presidente e due a latere) giudica viceversa quei reati per cui è prevista la "pena della reclusione superiore ai 10 anni" e per tutte quelle fattispecie che sfuggono alla sfera di competenza della Corte d’Assise.

Il Tribunale al termine del processo (che si chiama anche dibattimento o rito ordinario) emette una “sentenza” che può essere impugnata (c.d. gravame) sia dall’imputato (se viene condannato) sia dal P.M. (ove la sentenza sia di assoluzione contro la sua richiesta di condanna)[2] .

Il Tribunale in composizione monocratica è anche "Giudice d’Appello" avverso le "sentenze del Giudice di pace".

Il Giudizio di secondo grado (=Appello)

La "Corte di appello", che in genere ha competenza su tutti i Tribunali della Regione, svilupperà il giudizio di secondo grado[3] .
La pubblica accusa sarà esercitata da un solo Organo requirente che si chiama “
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello” e che è il diretto superiore del procuratori presso i Tribunali di tutta la Regione.

La sentenza della Corte di appello può essere ancora impugnata (=ricorso) sia dall’imputato (se viene condannato) sia dal procuratore generale (ove la sentenza sia di assoluzione contro la sua richiesta di condanna).

Il Giudizio di terzo grado (=Ricorso)

L’ultimo grado di giudizio viene esercitato dalla "Suprema Corte di Cassazione" che si trova a Roma e giudica su tutte le sentenze di tutte le Corti di appello del Paese. La pubblica accusa sarà esercitata da un solo organo requirente che si chiama "Procuratore Generale presso la Corte di cassazione".
Contro la sentenza della Cassazione non è più possibile nessuna impugnazione e si dice che questa sentenza è definitiva ovvero, in termine tecnico, è «
passata in giudicato». Soltanto da questo momento la sentenza spiega tutti i suoi effetti e, ad esempio, viene registrata sul certificato penale e diventa esecutiva.

Questo Organo supremo della giustizia assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Esso è Giudice di «legittimità» in quanto non giudica sul fatto (come i Giudici di 1° e 2° grado cc.dd. di merito) ma sul modo in cui il diritto è stato applicato al fatto.

Quando ritiene che tale applicazione non sia stata corretta, la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di cancellare (=cassare) il provvedimento che davanti ad essa è stato impugnato e di rimetterlo ad un Giudice c.d .del rinvio ovvero annullarlo senza rinvio nei casi espressamente previsti all’art. 620 c.p.p.[4]

 

 


[1] In attuazione della legge delega 16 luglio 1997, n. 254, il D.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha introdotto nel nostro ordinamento il “Giudice unico di primo grado” (il Tribunale ordinario), che riunisce in un unico ufficio la pretura e il tribunale. La legge 16 giugno 1998, n. 188 ha reso operante dal 2 giugno 1999 tale unificazione. Con D.L. 24.5.1999, n. 145, convertito in legge 234/1999, è stata differita al 2.1.2001 l’operatività in campo penale della riforma.
[2] Ai sensi dell’art. art. 593 c.p.p., come sostituito dall’art. 1 Legge. n. 46/2006 (c.d. Pecorella), l’imputato e il PM possono impugnare la sentenza di proscioglimento solo se le richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello sia basata su nuove e decisive prove. Il Giudice dell’appello, qualora in via preliminare non disponga la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, dichiara inammissibile l’appello con Ordinanza impugnabile in Cassazione.

La condanna può essere impugnata sempre, tranne che in alcuni casi (art. 593 c.p.p.):

  1. il PM non può proporre appello contro le sentenze di condanna nel caso del giudizio abbreviato salvo che si tratti di sentenze che modifichino il titolo di reato (art. 443, 3° comma c.p.p.);
  2. nel caso in cui il PM non dia il consenso all’applicazione della pena proposta dalla parte ma il Giudice del dibattimento ritiene comunque opportuno applicare una pena analoga nella specie e nella misura a quella richiesta dalla difesa (art. 448, 2° comma c.p.p.). Sempre e comunque sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena pecuniaria dell’ammenda.

[3] Vedi ricorso immediato per Cassazione o “per saltum” (art. 569 c.p.p.)

[4] Art. 620 c.p.p.: lett. a) se il fatto non è previsto dalla legge come reato, se il reato è estinto (150 ss. C.p.) o se l’azione penale non doveva essere iniziata o proseguita (336 ss, 649); lett. b) se il reato non appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario; […] lett. l) in gni altro caso in cui la corte ritiene superfluo il rinvio ovvero per essa medesima procedere alla determinazione della pena o dare procedimenti necessari.