Inseguimento transfrontaliero

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L’articolo 41 della Convenzione di Schengen consente di continuare sul territorio di un altro Stato contraente l’inseguimento di un evaso ovvero di una persona colta in flagranza o imputata di un grave reato (omicidio, stupro, incendio doloso, estorsione, sequestro di persona, tratta di persone, traffico di stupefacenti, di armi e di esplosivi).
L’inseguimento può essere effettuato anche in assenza di una preventiva autorizzazione da parte delle Autorità dello Stato sul cui territorio esso avviene; queste ne vanno però informate immediatamente (e comunque non oltre il momento in cui è attraversata la frontiera) e possono disporne la cessazione.
Se ne fanno richiesta gli agenti impegnati nell’inseguimento, le Autorità localmente competenti sono peraltro tenute a fermare la persona inseguita per verificarne l’identità e, se del caso, procedere al suo arresto.

  • Gli agenti impegnati nell’inseguimento:
  1. devono essere facilmente identificabili (in base all’uniforme o al bracciale di riconoscimento utilizzato o in base ai dispositivi luminosi montati sull’auto);
  2. non devono vestire abiti civili e contestualmente usare mezzi di "copertura";
  3. all’esito dell’inseguimento, devono presentarsi all’Autorità locale, redigere un rapporto sull’attività svolta e, se richiesti, restare a disposizione per ogni esigenza di giustizia.
  4. possono portare le armi di ordinanza, ma possono farne uso solo per legittima difesa.

L’inseguimento può avvenire attraverso la frontiera terrestre o marittima e non consente l’ingresso nei domicili e nei luoghi non aperti al pubblico.
In via generale, la Convenzione, che vieta agli agenti impegnati nell’inseguimento di procedere autonomamente al fermo dell’inseguito, consente di derogarvi quando ricorrono situazioni particolari, che, tra l’altro, non consentono alle autorità locali di intervenire tempestivamente.

In merito, la disciplina relativa alle modalità di esecuzione - in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, del citato Accordo di Adesione e, comunque, limitatamente al solo diritto di inseguimento attraverso la frontiera comune italo-francese -, è stata prevista nei rapporti tra Italia e Francia secondo due dichiarazioni unilaterali dei rispettivi Governi, di contenuto sostanzialmente identico, in virtù delle quali:

  1. gli agenti inseguitori non disporranno del diritto di fermo (interpellazione, nel testo francese);
  2. gli inseguimenti potranno effettuarsi entro un raggio di 10 chilometri nel territorio dell’altra Parte oltre la frontiera;
  3. gli inseguimenti potranno effettuarsi nel caso di commissione di uno dei reati enunciati all’articolo 41, paragrafo 4, punto a) della Convenzione.

Anche quando è consentito, il fermo ha comunque effetto solo fino al momento in cui le Autorità locali non hanno potuto verificare l’identità della persona inseguita o hanno proceduto al suo arresto.
Nell’ipotesi di fermo, gli agenti "inseguitori" possono far uso di manette, sequestrare gli oggetti in possesso del "fermato" ed effettuare la sua "perquisizione di sicurezza".
Per la Guardia di Finanza, secondo gli artt. 2 e 3 dell’Accordo di Adesione alla Convenzione, l’esercizio dell’osservazione e dell’inseguimento è stato limitato agli illeciti relativi alla falsificazione di denaro, al traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, al traffico di armi e esplosivi nonché al trasporto di rifiuti tossici e nocivi, mentre per la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri è stata considerata una competenza piena per i reati previsti dagli artt. 40 e 41 della Convenzione.