Procedure operative dettate dal D.P.R. n. 470 del 8 giugno 1982
Nell’effettuazione del repertamento di sostanze inquinanti dei corpi idrici la Polizia Giudiziaria (U.P.G ed A.P.G.) deve assolutamente rispettare le procedure operative dettate dal D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470[1] e che qui di seguito si elencano, a pena di nullità di tutti gli atti compiuti.
Di norma la distanza tra due punti di prelievo adiacenti non dovrà superare i 2 Km. salvo a ridurla opportunamente nelle zone ad alta densità di balneazione. Per ogni singolo punto di campionamento i prelievi dovranno essere, durante il mese, opportunamente distanziati nel tempo.
I prelievi dovranno essere effettuati ad una profondità di circa 30 cm. sotto il pelo libero dell’acqua ad una distanza dalla battigia tale che il fondale abbia una profondità di 80 o 120 cm.; in corrispondenza di scogliere a picco o di fondali rapidamente degradanti i prelievi dovranno essere effettuati in punti distanti non più di 5 metri dalla scogliera o dalla battigia; per gli olii minerali i prelievi vanno effettuati in superficie.
I prelievi dovranno essere effettuati dalle ore 09.00 alle ore 15.00. Non dovranno essere effettuati durante e nei due giorni successivi all’ultima precipitazione atmosferica di rilievo ed all’ultima burrasca.
I campioni per le analisi microbiologiche dovranno essere prelevati con le comuni bottiglie sterili in uso per i campioni di acque, incartate e successivamente sterilizzate. La bottiglia dovrà essere immersa aperta e trattenuta tramite una pinza o altro idoneo sistema.
I campioni dovranno essere trasportati in idoneo contenitore frigorifero e sottoposti ad esame al più presto e comunque entro le 24 ore.
Nella pratica è comunque possibile effettuare un singolo prelevamento (ad esempio: in caso di sversamento a mare da parte di nave cisterna), dinanzi alle parti (ad esempio: comandante il quale può farsi assistere da un proprio perito) e utilizzarlo quale atto irripetibile (cd. atto probatorio). Del fatto verrà, naturalmente, redatto apposito Verbale.
- Per ogni prelievo dovranno essere rilevati:
- la posizione del punto di prelievo;
- la data e ora di prelievo;
- la temperatura dell’aria e dell’acqua;
- il vento: direzione (provenienza in funzione dei punti cardinali) e intensità (debole, medio, forte);
- lo stato del mare o del lago (calmo o mosso);
- la corrente superficiale: direzione ed intensità.
Atteso i che non esiste al momento una metodologia codificata ed uniforme, gli Organismi preposti redigono dei protocolli di intervento che tentino almeno di rispettare i seguenti principi fondamentali:
- la rappresentatività del campione rispetto alla matrice da esaminare;
- la prevenzione delle contestazioni e delle riserve della controparte rispetto all’attività di campionamento effettuata.
La prima cosa importante da chiarire è che, in generale, le Forze o gli Organi di polizia ben difficilmente potranno effettuare autonomamente il prelievo di campioni, posto che è necessario disporre di un’attrezzatura particolare e che bisogna spesso seguire regole di comportamento alquanto complesse, che presuppongono nozioni altamente tecniche e specialistiche.
Tuttavia campionamenti irregolari o d’emergenza, ed è il caso più volte citato di una petroliera che ha sversato una certa quantità di idrocarburi in mare, da attuarsi in situazioni di assoluta necessità che non consentono nemmeno l’attesa dell’arrivo di eventuali tecnici ed eseguiti dal personale imbarcato a bordo delle unità navali (Motovedette della Guardia Costiera, CC, G.d.F., ecc.) avranno un valore di assoluta inutilizzabilità in sede processuale, potendo non di più costituire una possibile fonte di informazioni in sede di indagine e supportare altri atti aventi maggiore rilevanza probatoria.
► E’ opportuno definire i seguenti caratteri, essenziali durante il prelievo:
- matrice da campionare: è la massa, cioè l’insieme, del materiale che deve essere sottoposto a campionatura;
- campione elementare: è il prelevamento singolo effettuato nella massa del rifiuto, ad una data profondità ed in una data localizzazione;
- campione globale: è il campione ottenuto a seguito della miscelazione dei campioni elementari prelevati;
- aliquota (è quella parte del campione globale destinato all’analisi).
Altro aspetto importante è costituito dall’identificazione del campione. In effetti ogni campione deve essere idoneamente identificato tramite un “cartellino” indicativo dei seguenti elementi:
- numero di verbale di prelievo;
- data del prelevamento;
- eventuale sigla identificativa del campione;
- lettera identificativa dell’aliquota;
- natura del materiale campionato;
- indicazione del sito o dell’impianto di prelievo;
- comune;
- eventuali modalità particolari di trasporto;
- firma del personale operante.
E’ fondamentale che ogni operazione di campionamento sia accompagnata dalla redazione di un apposito verbale detto per l’appunto “verbale di prelievo”.
Esso, in sostanza, non presenta particolari peculiarità nella sua composizione, dovendo però necessariamente riportare una descrizione accurata della metodologia di intervento seguita (numero dei campioni prelevati, criteri di mappatura, profondità dei prelievi, ecc).
► Il documento dovrà in ogni caso contenere:
- il numero d’ordine del prelievo;
- a data, l’ora ed il luogo del prelievo;
- le generalità e la qualifica del personale che esegue il prelievo;
- il nominativo del titolare o del rappresentante legale dell’impresa o dell’ente gestore dell’attività nonché le generalità del responsabile dello stabilimento, impianto locale o mezzo tecnico campionati;
- le generalità delle persone che assistono alle operazioni di prelievo per conto dell’impresa o dell’ente;
- le modalità seguite nel prelievo dei campioni;
- le eventuali dichiarazioni delle persone che hanno assistito alle operazioni di prelievo per conto dell’impresa o ente;
- l’indicazione che il verbale è stato letto alla presenza degli interessati e che a questi viene consegnata una copia assieme ad un’aliquota dei campioni;
- la sottoscrizione di tutte le persone intervenute alle operazioni e di quelle che vi hanno assistito.
Infine non è infrequente che l’attività di campionamento possa costituire una situazione di pericolo per il personale che vi concorre: questa è la ragione per la quale vanno seguite alcune norme di precauzione che la medicina del lavoro ha individuato come le più idonee a prevenire infortuni.
In sostanza, a seconda dei casi è necessario far uso di dispositivi di protezione tendenti ad impedire:
- il contatto diretto del materiale da campionare con la cute;
- l’insudiciamento degli abiti degli operatori;
Dovranno, allora e se necessario, indossarsi elmetti, indumenti e calzature protettivi, maschere, occhiali particolari ecc.
[1] Pubblicato sulla G.U. 26.7.1983, n.203 in attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione (acque correnti o di lago e le acque marine nelle quali la balneazione è espressamente autorizzata ovvero vietata ). Il decreto non si applica, alle acque destinate ad usi terapeutici ed a quella di piscina.