Taglia minima e misure specifiche per alcune attività di pesca (art. 9 Reg.)

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La «taglia minima» per il tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo è di 30 Kg. o 115 cm.

 

 

In deroga e fatto salvo le catture accessorie, la taglia minima per il tonno rosso è di 8 kg o 75 cm nei casi seguenti:

  1. tonno rosso catturato nell’Atlantico orientale da tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate;
  2. tonno rosso catturato nel Mare Adriatico a fini di allevamento;
  3. tonno rosso catturato nel Mediterraneo nell’ambito della pesca costiera artigianale di pesce fresco da tonniere con lenze a canna, pescherecci con palangari e pescherecci con lenze a mano.

 

 

  • Catture accessorie

Catture accidentali con una "tolleranza del 5%" di tonno rosso di taglia compresa fra 10 kg (o 80 cm) e 30 kg sono autorizzate per tutte le navi da cattura che praticano la pesca attiva di tale specie (art. 11 Reg.)
La percentuale è calcolata in base alle catture accidentali totali di tonno rosso effettuate dalle suddette navi da cattura, in numero di esemplari per sbarco, o all’equivalente peso, espresso in percentuale.

Le navi da cattura comunitarie che non praticano la pesca attiva del tonno rosso non sono autorizzate a detenere a bordo catture di tonno rosso superiori al 5 % delle catture totali presenti a bordo in peso e/o numero di esemplari.
Quando è aperta la pesca del tonno rosso è vietato rigettare in mare gli esemplari morti delle catture accessorie.

  • Dichiarazioni di cattura

Il comandante di una nave comunitaria "autorizzata alla cattura attiva" del tonno rosso con «sistema a circuizione», o di un’altra nave da cattura di "lunghezza (lft) superiore a 24 metri", autorizzata con «sistema palangari», trasmette alle Autorità competenti del proprio Stato membro di bandiera, (MIPAF – Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura) per via elettronica o con altri mezzi una «dichiarazione di cattura giornaliera» (art. 20 Reg.) comprendente le seguenti informazioni:

  1. nome della nave
  2. numero di registro ICCAT
  3. l’inizio e la fine del periodo
  4. il quantitativo di catture (inclusi peso e numero di esemplari), anche nel caso in cui non vengano effettuate catture (cattura zero)
  5. data e luogo (latitudine e longitudine) delle catture

Il comandante di una nave da cattura di "lungheza inferiore (lf) a 24 metri", autorizzata alla cattura del tonno rosso con «sistema palangari», è tenuta a trasmettere al citato Dicastero, una «dichiarazione di cattura settimanale» comprendente le seguenti informazioni:

  1. nome della nave
  2. numero di registro ICCAT
  3. l’inizio e la fine del periodo
  4. il quantitativo di catture (inclusi peso e numero di esemplari), anche nel caso in cui non vengano effettuate catture (cattura zero)
  5. data e luogo (latitudine e longitudine) delle catture

La dichiarazione di cattura è trasmessa, al più tardi, entro le ore 12 (dodici) di lunedì con le catture effettuate nella settimana precedente, avente termine alle ore 24 (ventiquattro) GMT della domenica. Tale dichiarazione comprende informazioni sul numero di giorni in mare trascorsi nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo dall’inizio della pesca o dall’ultima dichiarazione settimanale