Le fasi del procedimento disciplinare

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Il procedimento disciplinare di stato viene instaurato mediante “inchiesta formale” (definibile come il complesso degli atti diretti all’accertamento della sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi di una pretesa infrazione disciplinare punibile con una sanzione disciplinare di stato), generalmente così articolata:

In base alle risultanze dell’inchiesta formale le competenti Autorità gerarchiche possono decidere se proporre, a seconda del grado rivestito dall’incolpato, al Ministro competente o al Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri o della Guardia di Finanza, l’applicazione di una sanzione di stato di tipo sospensivo o se deferire l’incolpato al giudizio di una commissione o consiglio di disciplina per l’eventuale perdita del grado per rimozione.

Il Ministro competente ha, inoltre, facoltà di deferire l’incolpato alla commissione o consiglio di disciplina sia nel caso abbia egli stesso ordinato l’inchiesta formale sia nel caso vi sia stata una proposta di sanzione di stato di tipo sospensivo. Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, nei procedimenti riguardanti appuntati e carabinieri, può deferire direttamente l’incolpato alla commissione di disciplina. Il deferimento alla commissione o consiglio di disciplina costituisce un’ulteriore fase del procedimento disciplinare di stato. Il Comandante Generale della Guardia di Finanza, nei procedimenti riguardanti appuntati e finanzieri, può discostarsi dal giudizio della commissione di disciplina a favore dell’incolpato.

Il Ministro competente può sempre discostarsi dal giudizio della commissione o consiglio di disciplina a favore dell’incolpato e, soltanto in casi di particolare gravità, anche a sfavore (la facoltà di discostarsi “a sfavore” é però contemplata solo nei procedimenti riguardanti ufficiali, sottufficiali e volontari di truppa in servizio permanente, rimanendo esclusi quindi i procedimenti riguardanti appuntati, carabinieri e finanzieri).

Le sanzioni disciplinari di corpo, applicabili indistintamente a tutto il personale militare, sono le seguenti: 

  1. richiamo
  2. rimprovero
  3. consegna
  4. consegna di rigore

Il procedimento disciplinare di corpo (definibile come il complesso, sia degli atti diretti all’accertamento della sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi di una pretesa infrazione disciplinare punibile con una sanzione disciplinare di corpo, sia delle determinazioni adottate a conclusione del procedimento disciplinare) si articola nelle "seguenti fasi" : 

  1. contestazione degli addebiti;
  2. acquisizione delle giustificazioni ed eventuali prove testimoniali;
  3. esame e valutazione degli elementi contestati e di quelli addotti a giustificazione;
  4. decisione;
  5. comunicazione all’interessato

La procedura preordinata all’irrogazione della sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore comprende, inoltre, due ulteriori fasi prima delle determinazioni del comandante di corpo e cioè: 

  • intervento del militare difensore;
  • audizione della commissione consultiva.