Identificazione: conducente di un veicolo

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L’ intestatario del veicolo andrà identificato mediante la residenza, il domicilio o sede del soggetto risultante dalla carta di circolazione, dalla patente di guida e dagli archivi del P.R.A. e della M.C.T.C. ai sensi dell’art. 201 comma 3 del C.d.S., al fine di evitare un difetto di notifica se il contravventore avesse omesso di aggiornare le propria residenza anagrafica sui documenti automobilistici.
In base al corrente orientamento giurisprudenziale, il conducente dell’autoveicolo risponderebbe anche dell’operato dei passeggeri per le violazioni commesse da questi ultimi .

  • Ad esempio, omesso utilizzo delle cinture di sicurezza, apertura degli sportelli senza previo accertamento del sopraggiungere di altri veicoli o persone, ecc).

Il trasgressore – quale persona fisica – che si avvalga della facoltà di "oblazione" in via breve, non ha più, una volta pagato, alcun titolo per fare ricorso (art. 204 bis)[1], salvo che trattasi di persona diversa dall’intestatario del veicolo, e per le sole sanzioni accessorie[2].

 

 


[1] Come confermato anche dalla Corte Costituzionale (Ordinanza n° 46 del 20.02.07)

[2] Cass. Civ. a SS.UU. – Sent. n° 20544 del 29.07.08