Istanza di procedimento

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Consiste nella domanda con la quale il privato, persona offesa, chiede che si proceda contro i responsabili di taluni "reati comuni" (non politici) commessi all’estero dal cittadino o dallo straniero che, se fossero stati commessi nel territorio dello Stato sarebbero perseguibili di ufficio.
La mancanza dell’istanza di procedimento precluderebbe l’instaurarsi del procedimento penale: essa realizza, infatti, una «condizione di procedibilità».

  • L’istanza segue le forme di proposizione della querela:
  1. come questa non è legata all’uso di formule sacramentali;
  2. può essere diretta anche contro ignoti.

Come la querela, l’istanza di procedimento può essere presentata al Pubblico Ministero o alla Polizia Giudiziaria o anche ad un Agente consolare all’estero, sempre entro tre mesi dalla ricezione della notizia del fatto-reato ed entro tre anni dalla presenza dell’autore a cui il fatto è addebitato sul territorio dello Stato.

  • A differenza della querela, è «irrevocabile».

Suo contenuto essenziale è la manifestazione di volontà punitiva in ordine ad un determinato fatto-reato, anche se sommariamente indicato.