Notifica per le violazioni al C.d.S.

Versione stampabileVersione stampabile

Un caso particolare di notifica è contemplato a seguito di violazione al Codice della Strada, in quanto se non è nota la residenza, domicilio o dimora del contravventore, la notifica nei confronti di quest’ultimo non assume carattere di obbligatorietà ma va effettuata nei confronti del solo obbligato in solido (intestatario dell’autoveicolo).
In ogni caso la notifica si intende comunque validamente eseguita quando effettuata presso la residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall’archivio nazionale dei veicoli istituito presso la Direzione generale della M.C.T.C. o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente (art. 201 comma 3 C.d.S.).
Al riguardo sia la Corte Costituzionale (Ordinanza n° 185 del 12.06.07 ) che il Ministero dell’Interno (Circolare n° 300/A/1/264696/127/9 del 20.08.07) hanno stabilito che l’Amministrazione ha
150 giorni di tempo per notificare al contravventore l’ingiunzione di pagamento emanata.