Ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente di guida.

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Nelle ipotesi in cui le norme del C.d.Ss. prevedono la sanzione accessoria in esame, i documenti vengono ritirati dall’organo accertatore contestualmente all’accertamento di violazione, ed inviati nei successivi cinque giorni agli uffici competenti (art. 216 Cds).

 

Documenti da sottoporre a ritiro
Ufficio competente
Carta di circolazione
Dir. Gen. MCTC
Certificato di idoneità macchine agricole
Dir. Gen. MCTC
Autorizzazione autotrasporto Dir. Gen. MCTC
Licenza autotrasporto
Dir. Gen. MCTC
Targa Dir. Gen. MCTC
Patente di guida Prefettura

 

Del ritiro viene fatta menzione nel Verbale di contestazione, ove è pure apposta la specifica annotazione prevista dall’art. 399 del Regolamento C.d.S. affinché l’utente possa raggiungere il luogo da lui stesso indicato. Nei casi di ritiro della targa, si provvede solo dopo che il veicolo sia stato depositato nel luogo indicato dall’avente diritto. In quest’ultimo caso, si procede a redigere apposito Verbale.
Nel caso in cui l’avente diritto non sia in grado di indicare il luogo di ricovero, l’Organo accertatore provvede alla custodia con le modalità di cui all’art. 394 del Regolamento, in quanto applicabili.
La restituzione del documento è richiesta dagli interessati quando abbiano adempiuto alle formalità omesse.
Il ricorso presentato avverso la sanzione principale, si estende alla sanzione accessoria che viene confermata in caso di rigetto del ricorso stesso.