L’Area Internazionale dei Fondi Marini

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La Convenzione di Montego Bay definisce «Alto mare» “tutte le aree marine non incluse nella ZEE, nel mare territoriale o nelle acque interne di uno Stato o nelle acque arcipelagiche di uno Stato arcipelago.
Tale definizione di alto mare è ormai “anacronistica”, poiché coniata in un tempo in cui era impensabile che il controllo dello Stato potesse arrivare a 200 miglia e l’alto mare era contrapposto al solo mare territoriale. In dottrina, infatti, si preferisce ormai parlare di «mare internazionale».

Tutti gli Stati, sia costieri che privi di litorale, hanno:

  1. libertà di sorvolo;
  2. libertà di navigazione;
  3. libertà di pesca, ricerca scientifica, posa in opera di cavi sottomarini e condotte e libertà di costruire isole artificiali.

Ogni Stato, quindi, può trarre ogni libertà dall’alto mare, con l’unico limite di non ledere la libertà degli altri Paesi e di non sopprimere ogni possibilità di utilizzazione da parte di essi.

  • Ad esempio, esaurendo o compromettendo la specie ittica o accaparrandosi le risorse minerarie di una determinata area, specialmente i “noduli polimetallici” di manganese, nichel, cobalto e rame depositati sui fondi oceanici, dei quali, essendo risorse esauribili, non si può ammettere una arbitraria appropriazione.

A questo proposito, le risorse del fondo marino al di là dei limiti delle giurisdizioni nazionali devono essere considerate patrimonio comune dell’umanità”.
La Convenzione di Montego Bay ha perseguito l’obiettivo di dare corpo ad un’Organizzazione internazionale, l’Autorità Internazionale dei Fondi Marini, destinata a presiedere allo sfruttamento delle risorse del fondo e del sottosuolo del mare internazionale nella cosiddetta «Area internazionale dei fondi marini» (semplicemente Area), e cioè nella superficie sommersa situata al di là delle zone di giurisdizione nazionale delle acque territoriali e della piattaforma continentale.
La suddetta previsione, nella Parte XI della Convenzione di Montego Bay, di questo macchinoso apparato burocratico internazionale è stata alla base dell’opposizione avanzata da parte dei Paesi industrializzati, poiché i Paesi in via di sviluppo sono qui fortemente privilegiati dal sistema previsto.
Nonostante i correttivi apportati dall’Accordo integrativo di attuazione della Parte XI del 28 luglio 1994, che ha comunque avuto il merito di far entrare in vigore la Convenzione di Montego Bay, non si è ancora giunti ad una messa in opera delle procedure estrattive nell’Area internazionale dei fondi marini, sia per un graduale calo d’interesse per le attività di sfruttamento (causato da un produzione terrestre addirittura esorbitante rispetto alle esigenze di mercato), sia per gli eccezionali costi finanziari che l’estrazione marina comporta.

Quanto al “principio della libertà di navigazione in alto mare”, esso è soggetto ad alcuni limiti. In particolare, esso subisce due importanti eccezioni attraverso l’esercizio:

  1. del diritto di visita (art. 110 Cnudm);
  2. del diritto di inseguimento (art. 101 Cndum).

 

 

Area Internazionale dei Fondi Marini: delimitazione