Arresto obbligatorio

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Singolare nel nostro sistema processuale è l’obbligatorietà per la Polizia Giudiziaria di procedere, in determinate ipotesi, all’arresto, mentre il Giudice ha sempre discrezionalità nella emissione iniziale, nelle stesse ipotesi, della corrispondente misura cautelare custodiale, sicché l’indagato che riesca a sfuggire all’esecuzione dell’arresto obbligatorio di polizia giudiziaria può anche non essere assoggettato dal Giudice alla analoga misura giurisdizionale. L’apparente contraddizione è spiegata dalla normale immediatezza di intervento della P.G. rispetto al fatto-reato, che giustificherebbe in ogni caso la immediata e drastica reazione pre-cautelare e, quindi l’automatico arresto in flagranza.

► Presupposti dell’arresto obbligatorio, tutti relativi al reato commesso, sono:

  1. la natura del delitto non colposo (consumato o tentato);
  2. la flagranza;
  3. la gravità del fatto-reato.

La gravità del delitto, a sua volta, è desumibile, in alternativa, da:

  1. qualità del delitto: per espressa e tassativa previsione, racchiusa nel codice (art. 380 c. 2) [1] o in altre leggi;
  2. quantità della sanzione (art. 380 comma 1 c.p.p.); delitti astrattamente punibili, nel minimo, con almeno anni 5 di reclusione e, nel massimo, con almeno anni 20 ovvero con l’ergastolo.
    Per determinare tale soglia (minima e massima) di pena non si computano la recidiva, la continuazione e le circostanze speciali o ad effetto speciale.
  • Ad esempio, per quanto consiste i reati previsti dal Codice della navigazione si pensi al caso dei reati di “pirateria” (art. 1135 cod. nav. e di “omicidio del superiore” (art. 1150 Cod. nav.).
    Inoltre a seguito della modifica apportata alla legge relativa all’immigrazione clandestina, anche il reato di “favoreggiamento all’immigrazione clandestina” costituisce ipotesi che da luogo all’obbligatorietà dell’arresto.
    Fra le ipotesi previste dall’art. 380, comma 2 c.p., aventi potenziale rilevanza nei traffici marittimi si ritiene utile rammentare “l’illegale introduzione di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse e di esplosivi” (art. 380 comma 2 lettera g). 

Differimento dell’arresto

In caso di traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il Pubblico Ministero può, se necessario per le indagini, autorizzare la Polizia Giudiziaria a ritardare l’esecuzione dell’arresto (art. 98 T.U. 9.10.1990, n.309). Altrettanto il Pubblico Ministero può disporre in materia di sequestro di persona a scopo di estorsione (art.7 comma 3 D.L.15.1.1991, n. 8 conv. in L.82/91), così evitando che l’immediata obbligatoria esecuzione dell’arresto comprometta altri interessi, quali esigenze investigative (ad esempio: un proficuo pedinamento di un corriere di droga).

 

 


[1] Art. 380 comma 2 c.p.p.: delitti contro la personalità dello Stato; devastazione o saccheggio; contro l’incolumità pubblica; riduzione in schiavitù; furto aggravato; rapina; fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita… di armi da guerra e esplosivi; delitti concernenti qualsiasi tipo di sostanze stupefacenti o psicotrope (salvo fatto qualificabile come di lieve entità); con finalità di terrorismo o di eversione, ecc.