Ricezione di querela orale: modus operandi

Versione stampabileVersione stampabile
  • L’Ufficiale di polizia giudiziaria deve:
  1. verificare che si tratti di fatto penalmente rilevante perseguibile a querela; in caso di perseguibilità d’ufficio, la querela a valore di denuncia (art. 333 c.p.p.);
  2. farsi fornire dal querelante una descrizione chiara del fatto con l’indicazione precisa delle modalità di esecuzione e delle circostanze, e di eventuali fonti di prova (documenti, riproduzioni, fotografiche, ecc.);
  3. richiedere la data in cui il fatto si è verificato o il querelante ne è venuto a conoscenza e il luogo della consumazione ai fini della decadenza del diritto di querela e della competenza per territorio (art. 8 c.p.p.);
  4. se si tratta di delitti punibili con la pena pecuniaria, anche se in sostituzione di pena detentiva, il querelante, nell’atto di querela, può dichiarare di opporsi all’eventuale emissione del decreto penale di condanna nei riguardi del querelato (art. 459, sostituito dall’art. 37 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 – c.d. Legge Carotti);
  5. richiedere le generalità della persona offesa, se diversa dal querelante (ad esempio, minore, interdetto);
  6. richiedere le generalità dell’autore del fatto o, se sconosciuto, ogni elemento utile alla sua identificazione (connotati, contrassegni, età, accento, indumenti indossati;
  7. descrivere eventuale mezzo di trasporto usato (numero di targa, tipo, colore), mezzo nautico (sigla di individuazione, tipo, colore), ecc.; se la querela viene proposta dal procuratore speciale, accertarsi che la procura sia conforme a quanto stabilito dall’art. 122 c.p.p.. La Procura deve essere menzionata nel verbale e unita all’atto di querela;
  8. richiedere le generalità o indicazioni utili alla identificazione delle persone informate sui fatti o presenti al fatto ai fini di poterle sentire a sommarie informazioni (s.i.t.);
  9. sequestrare eventuali corpi di reato o cose pertinenti al reato eventualmente esibiti dal querelante;
    h) avviare immediatamente le indagini a norma dell’art. 348 c.p.p.;
    i) ricordarsi che, in flagranza di alcuni reati perseguibili a querela, l’arresto può essere obbligatorio o facoltativo – artt. 380.381 comma 3° c.p.p.; in tal caso la querela può essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente all’ufficiale o all’agente di PG presente sul luogo;
  10. informare il Pubblico Ministero presso il Giudice competente nei termini previsti dall’art. 347 c.p.p.;
  11. effettuare inserimento dati CED-SDI (art. 8 Legge n. 121/81);
  12. rilasciare, a richiesta, “attestazione di resa querela” ex 107 D.lgs. 271/89
  • Documentazione dell’atto:
  1. il verbale deve essere redatto in triplice copia; una copia, se richiesta, deve essere rilasciata al denunciante quale attestazione; se l’atto contiene notizie che devono rimanere segrete, è opportuno limitarsi a rilasciare attestazione di resa denuncia;
  2. riportare nel verbale, la dichiarazione della volontà di perseguire penalmente l’autore del fatto (art. 336 c.p.p.);
  3. il Verbale deve essere trasmesso immediatamente anche in forma orale (casi urgenti e delitti indicati all’art. 407 comma 2 lett. a), numeri da 1 a 6 c.p.p.); al più tardi entro le 48 ore, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari (ad esempio, perquisizione di edifici – 12 ore), se sono stati compiuti atti a cui il difensore ha diritto di assistere (accertamenti urgenti, perquisizioni, sequestri); senza ritardo negli altri casi (art. 347 c.p.p.);
  4. il Verbale di querela deve essere allegato alla «informativa».